L'INPS con la Circolare n. 65/2021 illustra - tra l'altro - la sospensione dell’applicazione del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, per accedere all'indennità di disoccupazione NASpI.
Con l’allegata Circolare n. 65 del 19 aprile 2021, la Direzione Generale dell’INPS ha fornito indicazioni in merito alle disposizioni contenute nel Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 relative a:
indennità una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica Covid-19 (quali, ad esempio, i lavoratori a tempo determinato e gli stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti in tali settori, i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, i lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori intermittenti, i lavoratori autonomi occasionali, i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, i lavoratori dello spettacolo);
Riguardo a quest’ultimo argomento, l’Istituto ha sottolineato, al paragrafo 11 della circolare in oggetto, che: