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Forniamo alle Imprese alcuni dettagli dal punto di vista giuridico, sull'insostenibile aumento del prezzo di alcune materie prime, che possono avere un'impatto devastante sulle attività lavorative in cantiere.

In provincia

Circolare n°247/C/2021: Caro materiali: analisi giuridica.

12 Maggio 2021
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Come da precedente ns. circolare n°237/C/2021, forniamo un quadro generale, dal punto di vista della tutela giuridica alle imprese, sull’insostenibile aumento del prezzo di alcune materie prime, con impatto devastante sull’andamento di numerosi cantieri pubblici.

Nel Codice dei Contratti, non ci sono soluzioni davvero utili per gli operatori economici. L’art. 106, comma 1 lett. a) del d.lvo n. 50/2016 prevede infatti solo la possibilità che le Pubbliche Amministrazioni inseriscano “clausole chiare, precise e inequivocabili che possano comprendere clausole di revisione dei prezzi”; laddove sussistano, nei documenti di gara, dette clausole, potranno essere riconosciuti, sulla base di prezziari regionali o nazionali, solo gli aumenti eccedenti il 10% e nella misura pari alla metà.

Pertanto da aprile 2016, l’operatore economico è sottoposto alla potestà discrezionale dell’ente appaltante circa l’inserimento o meno di clausole revisionali nei bandi o nei capitolati; se questa facoltà viene esercitata, può comunque ottenere un modesto ristoro degli aumenti subiti, la cui valutazione è peraltro disancorata da rilevazioni ministeriali ufficiali, come avveniva in vigenza del vecchio Codice (d.lvo 163/206 e smi).

Quali sono dunque gli strumenti di tutela per le imprese che si trovino in questa situazione (fermo restando il fatto che sarebbe auspicabile un provvedimento normativo emergenziale, come richiesto dall’ANCE, per risolvere la contingenza)?

L’attuale Codice dei Contratti non vieta, per le parti non espressamente regolate dallo stesso, l’utilizzo del Codice Civile, richiamato dall’art. 30, comma 8 del l.lvo n. 50/2016.

Pertanto sono da ritenersi applicabili:

  • l’art. 1664, comma 1 c.c. che prevede la possibilità per l’appaltatore di chiedere una revisione del prezzo contrattuale, nel caso di aumenti superiori al 10% e per la sola parte eccedente il 10%;
  • l’art. 1664, comma 2 c.c. che sancisce il diritto dell’appaltatore ad un “equo compenso”, laddove vi siano in corso di esecuzione difficoltà derivanti da cause geologiche, idriche e simili non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione da parte dell’appaltatore.

Le richieste in tal senso vanno formulate con apposita istanza da parte dell’operatore economico e comunque apponendo idonea riserva sul registro di contabilità, in occasione del raggiungimento dei SAL.

Se il riequilibrio contrattuale non venisse raggiunto, resta aperta la via della richiesta di risoluzione contrattuale per sopravvenuta eccessiva onerosità ai sensi dell’art. 1467 c.c.: via peraltro assai delicata, che può portare solo al pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali a piè d’opera acquistati, ma non alla refusione del danno, richiedibile solo nei casi di risoluzione per inadempimento.

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