In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021 che introduce ulteriori “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Si sintetizzano le principali e graduali misure adottate nelle “zone gialle”, fermo restando la permanenza dell’obbligo dell’uso della mascherina, dell’igiene delle mani e del distanziamento:
- Limiti orari agli spostamenti: dal 18.05.2021 al 06.06.2021 il coprifuoco è in vigore fino alle ore 23:00; dal 7 al 20.06.2021 il coprifuoco sarà spostato alle ore 24:00: dal 21.06.2021 in poi il coprifuoco verrà completamente abolito.
- Attività dei servizi di ristorazione: dal 01.06.2021 sarà possibile consumare cibi e bevande all’intero dei locali anche oltre le ore 18:00;
- Attività commerciali all’interno di mercati e centri commerciali: dal 22.05.2021 tutte le attività degli esercizi commerciali riuniti potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
- Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere: dal 24.05.2021 potranno riaprire le palestre; dal 01.07.2021 potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere;
- Eventi sportivi aperti al pubblico: dal 01.06.2021 all’aperto e dal 01.07.2021 al chiuso sarà consentita la presenza di pubblico (25% della massima capienza) negli eventi sportivi;
- Impianti nei comprensori sciistici: dal 22.05.2021 apertura consentita
- Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò: dal 01.07.2021 apertura consentita;
- Parchi tematici e di divertimento: dal 15.06.2021 apertura consentita;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie: dal 15.06.2021 sono consentite, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti conseguenti alle cerimonie civili o religiose; dal 01.07.2021 sono consentite le attività di centri culturali, sociali e ricreativi;
- Corsi di formazione: dal 01.07.2021 sarà consentito lo svolgimento dei corsi di formazione pubblici e privati anche in presenza;
- Musei e altri istituti e luoghi di cultura: il servizio di apertura al pubblico è consentito a condizione del rispetto di ingressi contingentati o comunque tali da evitare assembramenti;
- Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19: la certificazione verde Covid-19 ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. La certificazione verde può anche essere rilasciata contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino ed è valida dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
Si allega alla presente il testo del Decreto Legge n. 65 del 18.05.2021 pubblicato in GURI.
44842-GURI n_ 117 del 18_05_2021.pdfApri
44842-Circolare 261_C_2021.pdfApri