Rinviate a settembre le principali scadenze fiscali. Così il DL 99/2021 “Fisco & Lavoro” in vigore dal 30 giugno. Tra queste, proroga al 31 agosto 2021 per il pagamento delle cartelle esattoriali e per le verifiche in materia di pagamenti P.A. superiori a 5.000 euro. Nessuna proroga invece per la “rottamazione ter” e il “saldo e stralcio”
Prorogata fino al 31 agosto 2021 la scadenza di pagamento delle cartelle esattoriali: il versamento andrà effettuato entro il 30 settembre 2021. Sospese, sempre fino al 31 agosto 2021, anche le verifiche in materia di pagamenti delle P.A. per importi superiori a 5.000 euro, nei confronti dei beneficiari destinatari di cartelle esattoriali almeno pari a tale importo.
Queste le principali misure fiscali d’interesse per il settore contenute nel Decreto legge 30 giugno 2021 n.99 (cd. “Fisco e Lavoro”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021 ed in vigore dalla medesima data.
In merito all’iter di conversione del provvedimento, si precisa che i contenuti del suddetto decreto sono confluiti in un emendamento presentato dallo stesso Governo al disegno di legge di conversione del Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 (cd. “Sostegni bis”- Atto 3132/C), attualmente in corso d’esame presso la V Commissione Bilancio e Tesoro della Camera dei Deputati.
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione
L’art. 2, co. 1 del DL 99/2021 proroga dal 30 giugno al 31 agosto 2021 la scadenza relativa al periodo di sospensione (che partiva dall’8 marzo 2020) del pagamento delle somme derivanti, tra l’altro, da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione ed avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA.
I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30 settembre 2021.
Come noto, si tratta delle somme derivanti da:
Viene, di conseguenza prorogata, fino al 31 agosto 2021, la sospensione delle verifiche in materia di pagamenti delle P.A. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per importi superiori a 5.000 euro, nei confronti dei beneficiari di tali pagamenti, che siano destinatari di cartelle esattoriali almeno pari a tale importo (ai sensi dell’art.48bis del D.P.R. 602/1973).
Compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo – Sospensione
L’art. 2, co. 2, lett. a, del Decreto proroga dal 30 aprile al 31 agosto 2021 la sospensione della procedura di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo (prevista dall’art.28-ter, del D.P.R. 602/1973), stabilita in sede di erogazione dei rimborsi fiscali.
Obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi – Sospensione
L’art. 2, co.2, lett. b, del provvedimento proroga altresì dal 30 giugno al 31 agosto 2021 la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
*****************************
Non vengono, invece, prorogati la cd. “rottamazione ter” ed il “saldo e stralcio”.
Si ricorda, quindi, che il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020, ed entro i termini prefissati del 2021, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse, se effettuato integralmente entro le seguenti scadenze:
– entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
– entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
In ogni caso, il versamento effettuato entro 5 giorni dalla scadenza non comporta la decadenza dalla rateazione.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.