Pubblichiamo il messaggio n°3340/21, dove l'INPS da alcune delucidazioni riguardanti la presentazione delle domande per l'assegno temporaneo per i figli minori.
Facciamo seguito alla ns. circolare n°457/C/2021 dove informiamo le Imprese, che l’Inps, con il messaggio n. 3340/2021 (che si allega alla presente), ricorda che il decreto legge n. 132/2021, in vigore dallo scorso 30 settembre, ha prorogato al 31 ottobre 2021 il termine di presentazione della domanda di arretrati dal mese di luglio 2021 dell’assegno temporaneo per i figli minori.
Successivamente al 31 ottobre 2021, l’assegno temporaneo sarà erogato esclusivamente a decorrere dal mese di presentazione della domanda, fermo restando che il termine ultimo, oltre il quale non sarà più possibile presentare la domanda stessa, resta fissato al 31 dicembre 2021.
Si rammenta che l’assegno temporaneo in argomento è riconosciuto ai nuclei familiari che non hanno diritto all’ANF e in presenza di figli di età inferiore ai 18 anni, compresi i figli minori adottati e in affido preadottivo.
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