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Finanziata la tutela per malattia in favore dei lavoratori in quarantena per Covid-19 e dei c.d. lavoratori fragili.

In provincia

Circolare n°550/C/2021: Emergenza COVID-19 – Lavoratori fragili – Mess. INPS n°4027/2021.

1 Dicembre 2021
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Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia per segnalare che l’Inps, con il messaggio n. 4027 del 18 novembre 2021, ha reso noto che, a seguito del rifinanziamento della tutela per malattia in favore dei lavoratori in quarantena per COVID-19 e dei “c.d. lavoratori fragili” previsto dall’articolo 8 del D.L. n. 146/2021, le relative domande, presentate dai soggetti aventi diritto anche per gli eventi verificatisi nel corso dell’anno 2021, saranno rimesse in lavorazione per la liquidazione della relativa indennità, in base all’ordine cronologico degli eventi.

 

L’Istituto rammenta che con il citato articolo 8 è stato innovato l’art. 26 del D.L. n. 18/2020 e s.m., c.d. decreto Cura Italia, ai sensi del quale l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, viene riconosciuta fino al 31 dicembre 2021.

 

Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia Inps, secondo le consuete modalità, sarà erogata la relativa indennità e contribuzione figurativa.

 

Si ricorda, inoltre, come già richiamato dall’Inps con il messaggio n. 3465/2021, che la tutela per i lavoratori “fragili” di cui al comma 2 del citato art. 26 era già stata prorogata al 31 dicembre 2021 dall’art. 2-ter del D.L. n. 111/2021, inserito, in sede di conversione, dalla Legge n. 133/2021. A tal fine è stato previsto un ulteriore stanziamento di risorse, nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l’anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l’anno 2021, che consentirà di finanziare la misura dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.

 

Sulla base delle novità normative, la procedura di gestione “Malattia a pagamento diretto” è stata pertanto aggiornata al fine di considerare indennizzabili i giorni di prognosi indicati nel certificato per gli eventi in esame ricadenti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

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