L'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sulle novità contenute nel DL. 157/2021 (DL. Anti-frode).
Per i bonus diversi dai Superbonus 110%, l’attestazione della congruità delle spese sostenute, richieste per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, può essere rilasciata anche in assenza di un SAL o di una dichiarazione di fine lavori, purché l’intervento a cui le spese si riferiscono risulti almeno iniziato.
È una delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate nella Circolare n. 16/E del 29 novembre 2021, con la quale sono forniti i primi chiarimenti sull’applicazione delle novità contenute nel DL 157/2021 (cd. Decreto anti-frode).
Si ricorda che il citato provvedimento ha introdotto, dal 12 novembre scorso, l’obbligo di visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese anche per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura per i bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%.
A ciò si aggiunge l’estensione dell’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui si intenda fruire del Superbonus 110% in detrazione sulla dichiarazione dei redditi, tranne che se presentata “precompilata” o dal sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Nel fornire indicazioni, tuttavia, l’Agenzia, ai fini dell’attestazione della congruità delle spese per tutti i bonus diversi dall’Ecobonus, non fa espresso riferimento ai prezzari Dei, che risultano quelli più diffusi sul mercato, ingenerando così ulteriore confusione sia per i tecnici tenuti all’asseverazione, sia per le imprese esecutrici dei lavori.
Al riguardo l’ANCE è intervenuta per richiedere un chiarimento urgente, così da superare la suddetta criticità e intanto ha provveduto ad aggiornare la propria Guida ai contenuti del DL 157/2021 alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
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