Si trasmette la tabella riepilogativa delle attività consentite dopo l'entrata in vigore del D.L. n°172/2021.
Ad integrazione della ns. circolare n°560/C/2021 del 30/11/2021, inerente il D.L. n. 172/2021 si segnala, innanzitutto, che sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri è stata pubblicata una tabella riepilogativa delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con il green pass “rafforzato” (c.d. Super green pass) per il periodo dal 6 dicembre u.s. al 15 gennaio 2022.
In base alle vigenti disposizioni nazionali per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute, alla data di pubblicazione della presente comunicazione, si applicano le misure previste:
? per la zona bianca ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto;
? per la zona gialla al Friuli Venezia Giulia e, dal 6 dicembre u.s., alla Provincia Autonoma di Bolzano.
In ordine al c.d. Super green pass si rammenta che le relative misure non valgono per:
• le zone rosse, nelle quali continuano a valere le limitazioni e le sospensioni previste;
• i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive, riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, e delle mense 1 e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni sul green pass “base” (vaccinazione, guarigione a seguito di infezione post vaccinazione, guarigione a seguito di infezione senza precedente vaccinazione, e tampone);
• l’accesso ai luoghi di lavoro ex art. 9-septies del DL n. 52/2021, per il quale continua a valere la certificazione verde COVID-19 “base”. L’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro, infatti, è di carattere generale e prescinde dal collocamento in una determinata zona (bianca, gialla, arancione o rossa); esso integra un dovere del lavoratore ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.
Nel merito, si evidenzia che nella pagina del Governo dedicata alla certificazione verde Covid-19, dove sono presenti anche le FAQ relative alle certificazioni in argomento, nella sezione “Lavoro pubblico e privato”, ne è stata pubblicata una specifica che chiarisce appunto come per l’accesso ai luoghi di lavoro continui ad essere richiesto il possesso di un green pass “base” 2;
• i soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (art. 9-bis, co. 3 del DL n. 52/2021).
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