Con il recepimento della nuova direttiva europea (D.Lgs. 199/2021) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, vengono definiti il quadro di riferimento, gli strumenti, i meccanismi e gli incentivi necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili.
È stata recepita in Italia la nuova direttiva europea sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, con il D.lgs n. 199/2021, che definisce il quadro di riferimento, gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili utili per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione fissati per il 2030.
Tra le misure previste alcune aggiornano quelle già in vigore per l’edilizia. Tra queste si evidenziano:
L’obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici si applica anche agli edifici rientranti nel codice dei beni culturali e del paesaggio e a quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i relativi vincoli. L’obbligo non si applicherà qualora l’edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente.
Il decreto indica anche le procedure e i titoli abilitativi da utilizzare per l’installazione degli impianti negli edifici.
Fissa inoltre i nuovi criteri per il sistema degli incentivi alle rinnovabili e contiene misure per favorire la sostituzione dell’amianto con il fotovoltaico. Per promuovere l’installazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici sono introdotte semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica, modificando il Decreto “semplificazioni 1” (D.L. 76/2020).
Ulteriori semplificazioni sono previste anche per il sistema di qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, qualifica che è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell’art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008.
Per favorire l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, al di fuori di quanto previsto per gli edifici, sarà il Governo ad individuare le superfici e aree idonee e non idonee del paese da destinare all’installazione di tali impianti.
L’individuazione dei siti avverrà sulla base di provvedimenti del MiTE (Ministero della Transizione Ecologica) che fornirà:
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