Per utilità riepiloghiamo la normativa vigente per le festività previste nel mese di Gennaio 2022, a favore dei dipendenti delle imprese del settore.
Per utile informazione delle imprese associate, provvediamo a riepilogare qui di seguito la normativa vigente per le festività contrattualmente previste e cadenti nel mese di Gennaio 2022 a favore dei dipendenti delle imprese del settore.
Si ricorda che le giornate di sabato 1° Gennaio 2022 (Capodanno – Maria Madre di Dio) e giovedì 6 Gennaio 2022 (Epifania), sono considerate festive a norma dell’Art. 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260, dall’Art. 1 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e dagli artt. 17 e 61 del C.C.N.L. edile.
Deve essere osservato, pertanto, il seguente trattamento economico:
FESTIVITA’ GODUTE (non lavorate)
FESTIVITA’ NON GODUTE (lavorate)
Nel caso in cui alcuni dipendenti prestino attività nella giornata festiva, deve essere loro corrisposto, oltre al compenso eventualmente spettante ai sensi della voce precedente, anche quello relativo alle ore di effettiva prestazione, aumentato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo previste dal nostro contratto collettivo nazionale di lavoro e contemplate agli Artt. 19 e 54.
LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Quando la festività infrasettimanale cade in un periodo di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, il trattamento economico inerente tale festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa, in quanto a carico dell’azienda, per i lavoratori:
Il trattamento economico relativo alla festività infrasettimanale non è, invece, a carico dell’azienda ed è, pertanto, integrabile dalla Cassa, nei limiti previsti, per i lavoratori:
Il caso delle festività coincidenti con il sabato (come il 1°gennaio 2022) presenta, tuttavia, una propria peculiarità: se nell’azienda che ha richiesto l’intervento della Cassa integrazione l’attività lavorativa si svolge abitualmente nelle giornate dal lunedì al venerdì, l’intervento stesso non subisce in nessun caso decurtazioni in occasione di festività coincidenti con il sabato. Pur in presenza della festività, non diminuisce, infatti, il numero delle ore teoricamente lavorabili nella settimana; peraltro, l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni non copre la festività, in quanto non può superare il numero delle ore teoricamente lavorabili (ad esempio quaranta), già raggiunto il venerdì. Tali festività sono, perciò, ininfluenti ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale.
ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE (A.N.F.)
Per le festività retribuite è riconosciuto il diritto agli Assegni per il Nucleo Familiare, (A.N.F.) tenendo presente il numero massimo di assegni giornalieri erogabili in ciascun periodo di paga, se interamente retribuito. Le ore relative alle festività infrasettimanali godute non concorrono a formare il minimo di ore sufficiente affinché il lavoratore possa beneficiare degli assegni per l’intero periodo di paga.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Tutto ciò che il lavoratore riceve in occasione delle festività, sia godute sia non godute, a carico del datore di lavoro è soggetto ai contributi previdenziali.
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)
Il trattamento economico di festività è inoltre soggetto alla ritenuta dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), unitamente alla retribuzione del periodo di paga in corso.
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