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Trasmettiamo il fac-simile della comunicazione preventiva di lavoro occasionale autonomo, da presentare all'Ispettorato del Lavoro.

In provincia

Circolare n°28/C/2022: Ispettorato del Lavoro-Fac-simile comunicazione lavoro occasionale autonomo.

21 Gennaio 2022
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Si porta a conoscenza delle Spett.li Imprese associate che la Legge 17/12/2021, di conversione del D.L. 146/2021, ha integrato e modificato l’art.14, comma 1, del D.L.vo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) in materia di contrasto del lavoro irregolare.

Il nuovo testo, così recita:

“Art. 14.

Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

  1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20  e  21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine  di far cessare  il  pericolo  per  la  salute e  la  sicurezza  dei lavoratori,   nonchè   di   contrastare   il   lavoro    irregolare, l’Ispettorato  nazionale  del  lavoro  adotta  un  provvedimento   di sospensione,  quando  riscontra  che  almeno  il  10  per  cento  dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al  momento dell’accesso   ispettivo,   senza   preventiva    comunicazione    di instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  ovvero  inquadrato  come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonchè, a prescindere dal settore di  intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza  del  lavoro  di  cui  all’Allegato  I.  Con riferimento all’attivita’ dei lavoratori autonomi occasionali, al fine   di svolgere attivita’ di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori e’ oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81.  In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si   applica   la   sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui e’ stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 23.04.2004, n. 124.  Il provvedimento di sospensione e’ adottato in relazione alla parte dell’attivita’ imprenditoriale interessata dalle   violazioni   o, alternativamente, dell’attivita’ lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.”

 

Orbene, l’Ispettorato del Lavoro, competente per il nostro territorio, ci ha fatto pervenire un fac-simile, che si allega alla presente, che le Imprese potranno utilizzare allorquando si avvalgono di prestazioni di lavoro occasionale e che dovranno inviare al medesimo Ispettorato prima che la stessa prestazione abbia luogo.

47477-Fac-simile avvio attivit lavoro autonomo.docApri

47477-Circolare 28_C_2022.pdfApri
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