Si porta a conoscenza delle Spett.li Imprese associate che la Legge 17/12/2021, di conversione del D.L. 146/2021, ha integrato e modificato l’art.14, comma 1, del D.L.vo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) in materia di contrasto del lavoro irregolare.
Il nuovo testo, così recita:
“Art. 14.
Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
- Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonchè di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonchè, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. Con riferimento all’attivita’ dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attivita’ di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori e’ oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui e’ stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 23.04.2004, n. 124. Il provvedimento di sospensione e’ adottato in relazione alla parte dell’attivita’ imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attivita’ lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.”
Orbene, l’Ispettorato del Lavoro, competente per il nostro territorio, ci ha fatto pervenire un fac-simile, che si allega alla presente, che le Imprese potranno utilizzare allorquando si avvalgono di prestazioni di lavoro occasionale e che dovranno inviare al medesimo Ispettorato prima che la stessa prestazione abbia luogo.
47477-Fac-simile avvio attivit lavoro autonomo.docApri
47477-Circolare 28_C_2022.pdfApri