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Le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 possono essere inviate entro il 23 febbraio 2022.

In provincia

Circolare n°66/C/2022: CIG ordinaria e assegno di integrazione – Termine e modalità di invito.

15 Febbraio 2022
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Con l’allegato Messaggio n. 606 dell’8 febbraio 2022, la Direzione Generale dell’INPS, facendo seguito alle indicazioni fornite con la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022:

 

  • ha disposto che le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 possano essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del messaggio in oggetto (perciò entro il 23 febbraio 2022). Si fa presente che la citata circolare INPS n. 18/2022 lascia ferma la data del 28 febbraio 2022 quale termine ultimo per la presentazione delle domande di integrazione salariale per evento oggettivamente non evitabile che si riferiscono a periodi collocati a decorrere da gennaio 2022;

 

  • riguardo agli aspetti connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale dettate dall’art. 14 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, su sollecitazione della Confindustria, ha confermato che non è necessario dare prova delle comunicazioni di cui al menzionato art. 14, nei casi in cui le Organizzazioni sindacali, come individuate dalla norma, attestino che la procedura stessa sia stata correttamente espletata. Detta dichiarazione deve essere allegata dai datori di lavoro, in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti. In assenza, le Strutture territoriali la richiedono all’impresa tramite il supplemento istruttorio. 

 

47666-2022 02 11 Messaggio INPS 606 2022.pdfApri

47666-Circolare n 66_C_2022.pdfApri
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