Dal 1° gennaio 2022 sono terminate le tutele economiche previste dal Decreto-Legge "Cura Italia" in relazione ai lavoratori in quarantena e un decreto interministeriale ha individuato le patologie che, anche da tale data, danno diritto a svolgere la prestazione in modalità agile.
Con l’allegato Messaggio n. 679 dell’11 febbraio 2022, la Direzione Generale dell’INPS ha precisato che il 31 dicembre 2021 sono cessate le tutele già previste dall’art. 26 del Decreto-Legge “Cura Italia” (Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18) in favore dei lavoratori in quarantena e dei lavoratori fragili. La data del 31 dicembre 2021 è stata fissata a seguito delle modifiche apportate a tale norma dall’art. 8 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto-Legge “Fisco-Lavoro”), convertito dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Si fa riferimento, in particolare, alle disposizioni circa:
Si ricorda, in proposito che, fino al 31 dicembre 2021:
Si intendono per “lavoratori fragili” i dipendenti, pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. ll periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili è equiparato al ricovero ospedaliero, non si computa nel periodo di comporto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei predetti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.
L’Istituto, tra l’altro, fa presente che, per l’anno 2022, il legislatore ha previsto la proroga unicamente delle disposizioni di cui al comma 2-bis dell’art. 26 del Decreto-Legge “Cura Italia”, le quali attengono alla modalità di svolgimento dell’attività di lavoro per i soggetti fragili e ha disposto che con decreto interministeriale fossero individuate le patologie in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa sia normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei contratti collettivi, ove presente, in modalità agile. In proposito, si allega il decreto interministeriale 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.35 dell’11 febbraio 2022.
Stante quanto sopra, il messaggio in esame precisa che:
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