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Dal 1° gennaio 2022 sono terminate le tutele economiche previste dal Decreto-Legge "Cura Italia" in relazione ai lavoratori in quarantena e un decreto interministeriale ha individuato le patologie che, anche da tale data, danno diritto a svolgere la prestazione in modalità agile.

In provincia

Circolare n°70/C/2022-Emergenza COVID-19-Lavoratori fragili e quarantena-Cessazione tutele al 31/12.

17 Febbraio 2022
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Con l’allegato Messaggio n. 679 dell’11 febbraio 2022, la Direzione Generale dell’INPS ha precisato che il 31 dicembre 2021 sono cessate le tutele già previste dall’art. 26 del Decreto-Legge “Cura Italia” (Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18) in favore dei lavoratori in quarantena e dei lavoratori fragili. La data del 31 dicembre 2021 è stata fissata a seguito delle modifiche apportate a tale norma dall’art. 8 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto-Legge “Fisco-Lavoro”), convertito dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Si fa riferimento, in particolare, alle disposizioni circa:

  • l’equiparazione a malattia ai fini del trattamento economico e la non computabilità ai fini del periodo di comporto del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato. 
  • l’equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, laddove la prestazione non possa essere resa in modalità di lavoro “agile”.

Si ricorda, in proposito che, fino al 31 dicembre 2021:

  • a copertura a carico dello Stato degli oneri sostenuti per le assenze dovute alla quarantena e per la tutela dei lavoratori fragili contenuta nel citato art. 26 è stata ridotta ai soli oneri sostenuti dall’INPS per tutto il periodo tra il 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Dal comma 5 dell’art. 26 è stato, infatti, eliminato il riferimento agli oneri sostenuti dai datori di lavoro;
  • in sostituzione del finanziamento a carico dello Stato degli oneri a carico dei datori di lavoro, già previsto dal comma 5 dell’art. 26 (ma di fatto mai applicato), è stato aggiunto il successivo comma 7-bis, il quale dispone, per i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS (esclusi i datori di lavoro domestico), un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS pari a 600 euro per ogni lavoratore, entro un limite massimo di spesa di 188,3 milioni di euro, che sarà riconosciuto – a domanda del datore di lavoro – solo qualora la prestazione lavorativa, durante l’evento, non abbia potuto essere svolta in modalità di lavoro agile.

Si intendono per “lavoratori fragili” i dipendenti, pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. ll periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili è equiparato al ricovero ospedaliero, non si computa nel periodo di comporto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei predetti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.

L’Istituto, tra l’altro, fa presente che, per l’anno 2022, il legislatore ha previsto la proroga unicamente delle disposizioni di cui al comma 2-bis dell’art. 26 del Decreto-Legge “Cura Italia”, le quali attengono alla modalità di svolgimento dell’attività di lavoro per i soggetti fragili e ha disposto che con decreto interministeriale fossero individuate le patologie in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa sia normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei contratti collettivi, ove presente, in modalità agile. In proposito, si allega il decreto interministeriale 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.35 dell’11 febbraio 2022.

Stante quanto sopra, il messaggio in esame precisa che:

  • per l’anno 2022, non è possibile il riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori fragili di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 26 del Decreto-Legge n. 18/2020. Per gli eventi a cavallo degli anni 2021 e 2022, il riconoscimento di tali tutele potrà essere assicurato nei limiti delle risorse disponibili, per le sole giornate del 2021;
  • al fine di consentire comunque l’individuazione dei certificati afferenti alle tutele da Covid-19 eventualmente prodotti dai lavoratori assicurati, per i quali – come già sottolineato – non è possibile riconoscere le stesse tutele per l’anno 2022, è necessario che gli Uffici medico legali delle Strutture Inps territorialmente competenti proseguano con la consueta trattazione dei suddetti certificati di malattia, apponendo le relative codifiche o valutazioni e che gli operatori amministrativi con funzioni sanitarie procedano all’acquisizione dei certificati cartacei.
  • per gli eventi riferiti alle categorie di lavoratori per le quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità di malattia, le procedure di gestione sono state aggiornate nel senso sopra illustrato.

47685-2022 02 16 Messaggio INPS 679 2022.pdfApri

47685-G_U_ n 35 del 11_2_22.pdfApri

47685-Circolare n 70_C_2022.pdfApri
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