La Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 stabilisce l'entità e le modalità di pagamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022, da parte delle Stazioni Appaltanti e degli Operatori Economici.
Si informano le Imprese Associate che sulla GURI n. 64 del 17.03.2022, che si allega in copia, è stata pubblicata la delibera ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, n. 830 del 21 dicembre 2021, recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022”.
La delibera, che sostituisce la precedente del 18.12.2019, n. 1197, conferma l’importo del contributo dovuto a favore dell’ANAC, nell’entità e con le modalità previste dal provvedimento.
Rimangono tenuti a tale contribuzione gli Operatori Economici, che intendano partecipare a procedure pubbliche di scelta del contraente, le Stazioni Appaltanti e le SOA.
Nella stessa delibera, sono confermati gli esoneri dall’obbligo di contribuzione per le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di affidamento:
a) di appalti espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017
b) disciplinati dal decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.
Per quanto riguarda gli operatori economici concorrenti a gare pubbliche, viene altresì confermato che questi sono tenuti a dimostrare di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione al momento della presentazione dell’offerta, pena l’esclusione dalla procedura.
Tutto confermato anche per le SOA, soggette – come in passato – al versamento a favore dell’ANAC di un contributo pari al 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario. Si riporta una tabella riepilogante il contributo, distinto per categoria, da versare:
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