Si riportano alcuni chiarimenti in merito alle innovazioni introdotte dal recente aggiornamento del CCPL, in merito ai requisiti che imprese devono avere per ottenere il bonus.
Pervengono alla scrivente numerosi quesiti inerenti l’istituto del “Bonus Premialità” e le innovazioni introdotte dal recente CCPL 9.3.2022 in merito ai requisiti che le Imprese devono possedere per ottenerlo.
Con la presente si forniscono i seguenti chiarimenti.
1. OPERAI/APPRENDISTI ASSUNTI IN REGIME DI PART-TIME
L’impresa per poter accedere alla premialità (sia per il Bonus che per l’integrazione mensa) non deve avere alle proprie dipendenze OPERAI/APPRENDISTI assunti in regime di Part-Time. La norma contrattuale specifica, e non poteva che disciplinare in tal senso, che la limitazione è efficace solo per la categoria degli OPERAI/APPRENDISTI per come denunciati mensilmente alla locale Cassa Edile.
L’Impresa, quindi, può avere alle sue dipendenze altro personale impiegatizzo (tecnici, amministrativi, funzionari) ovvero quadri e dirigenti assunti in Part-Time. Sarà, quindi, la Cassa Edile a verificare se tutti gli Operai/Apprendisti dell’Impresa richiedente siano assunti a Tempo Pieno e, in caso negativo, non procedere all’erogazione dandone, comunque comunicazione e motivazione.
2. FORMAZIONE TRAMITE ENTE SFERA/ENTE BILATERALE COSTITUITO DA ANCE E OOSS
Il nuovo Bonus verrà concesso a tutte le imprese che abbiano effettuato la formazione esclusivamente tramite l’Ente Sfera o un Ente Bilaterale Territoriale costituito da ANCE e OOSS. Il CCPL vigente specifica che le Imprese devono essere in regola con la formazione relativa, ove di pertinenza, a RSPP, RLS, emergenze e primo soccorso.
Ovviamente ci si riferisce “da ora in avanti”, ovvero, se l’Impresa è in regola con la formazione (RSPP, RLS, emergenze e primo soccorso) la quale è stata erogata precedentemente alla data del 9.3.2022 da altro Ente, legalmente abilitato, detta formazione sarà considerata valida, ai fini del Bonus, fino alla sua naturale scadenza.
Di contro, non verrà considerata valida, ai fini del Bonus, la formazione erogata da Enti costituiti fuori dalla contrattazione collettiva ANCE/OOSS e fruita dopo la data del 9.3.2022.
Si sottolinea, ad ogni buon conto, che a richiesta dell’Impresa, al fine di potersi adeguare alla nuova disciplina, l’Ente Sfera è nelle condizioni di erogare per tempo la formazione necessaria.
Si invitano le imprese associate ad inviare ai propri Consulenti del Lavoro la presente Circolare.
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