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Circolare 310/C/2022: INPS – Proroga al 30 giugno 2022 della tutela per i lavoratori “fragili”.

6 Luglio 2022
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Informiamo le imprese aderenti, per opportuna conoscenza, che, con il Messaggio n. 2622 del 30 giugno scorso, l’INPS ha comunicato l’ulteriore proroga al 30 giugno 2022, disposta con articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, dell’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori in condizione di fragilità debitamente certificata, con conseguente erogazione della prestazione economica previdenziale agli aventi diritto alla tutela della malattia da parte dell’INPS, modificando tuttavia i criteri per l’individuazione delle categorie dei lavoratori aventi diritto.

La disposizione summenzionata, infatti, precisa che la proroga viene riconosciuta “esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11”. A tal fine, il Ministero della Salute ha emanato, di concerto con il Ministero del Lavoro e il Ministero per la PA, il decreto interministeriale del 4 febbraio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35/2022 (che si allega alla presente), all’interno del quale vengono elencate le patologie e condizioni croniche, che riconoscono lo status di lavoratore fragile e in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile.  Ai fini del riconoscimento della tutela, l’articolo 10 in argomento, rinviando al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché al citato decreto interministeriale del 4 febbraio 2022, conferma la necessità del possesso della “certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita” o del “riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

Pertanto, l’Inps, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, procederà con il riconoscimento della tutela ai lavoratori fragili assicurati per la malattia facendo riferimento, previa valutazione di competenza da parte degli Uffici medico legali delle Strutture territoriali, alle sole categorie individuate ai sensi del suddetto decreto ministeriale del 4 febbraio 2022. Infine, l’Inps provvederà al monitoraggio del limite di spesa sulla base delle risorse stanziate, ai sensi del comma 1-quater dell’articolo 10 citato, pari a 3,7 milioni di euro, per l’attuazione della proroga della tutela di cui al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020.

Per quanto non riportato nella presente, si rinvia al testo del suddetto in allegato.

 

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