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Circolare 348/C/2022 – Ulteriori delucidazioni sul nuovo decreto “End of Waste” per i rifiuti da costruzione e demolizione

26 Luglio 2022
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Come segnalato con la nostra Circolare 339/C/2022 del 21.07.2022, il decreto stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti da Costruzione/Demolizione (e gli altri rifiuti inerti di origine minerale), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184-ter del D. Lgs. 152/2006.

Il nuovo decreto, che è in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, contiene la procedura per la produzione di aggregati riciclati a seguito del trattamento dei rifiuti da Costruzione/Demolizione, stabilendo innanzitutto:

  • i rifiuti interessati (tra i quali ad esempio quelli corrispondenti ai seguenti Codici EER 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904);
  • i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  • gli scopi specifici di utilizzabilità dei materiali ottenuti (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici);
  • gli obblighi documentali.

IMPORTANTE

Vi segnaliamo che il nuovo provvedimento, purtroppo, non soddisfa alcuni aspetti tecnici e gli allegati tecnici al citato regolamento contengono, malauguratamente, alcune prescrizioni (limiti qualitativi) che non è possibile raggiungere.

ANCE si è immediatamente fatta parte attiva nei confronti del Ministero per cercare di ottenere urgenti soluzioni a questi gravi problemi.

Vi segnaliamo che ANCE ha già ottenuto un ottimo risultato. In pratica, nei 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento, lo stesso decreto prevede, sin d’ora ed espressamente, un’apposita fase di monitoraggio nell’ambito della quale il dicastero valuterà tutte le necessarie revisioni agli attuali criteri che, di fatto, attualmente compromettono il raggiungimento degli obiettivi del decreto stesso.

RICHIESTA DI COLLABORAZIONE

Alla luce di quanto sopra evidenziato invitiamo i gestori degli Impianti di trattamento rifiuti a verificare operativamente la fattibilità dell’osservanza degli attuali criteri e parametri fissati dal legislatore al fine di segnalarci tutte le eventuali discrasie tecniche e/o gestionali che detti gestori di impianti dovessero rilevare.

Le citate segnalazioni dovranno essere trasmesse allo scrivente Direttore alla mail: direttore@ance.rg.it. 

ADEGUAMENTI delle AUTORIZZAZIONI IN ESSERE

I gestori degli Impianti di trattamento rifiuti avranno circa sei mesi di tempo per adeguarsi ai nuovi criteri e alle nuove disposizioni.

Pertanto, entro 180 giorni, dall’entrata in vigore del citato decreto, i gestori di Impianti di trattamento rifiuti titolari di precedenti “comunicazioni e “autorizzazioni” al trattamento rifiuti, sono obbligati:

  • per gli Impianti autorizzati ai sensi dell’art. 216, a presentare un aggiornamento della precedente “comunicazione di inizio attività trattamento rifiuti”;
  • per gli Impianti autorizzati ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (ad esempio autorizzati ai sensi dell’art. 208) a presentare una specifica istanza di adeguamento dell’autorizzazione in essere.

UTILIZZO MATERIALI GIA’ PRODOTTI

Si segnala, infine, che durante questo periodo transitorio di adeguamento/aggiornamento, i nuovi criteri non si applicheranno ai materiali già prodotti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché a quei materiali che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate.

Tali materiali infatti potranno essere utilizzati in virtù di quanto previsto nelle precedenti autorizzazioni a condizione che rispettino i requisiti dei prodotti da costruzione ovvero la marcatura CE e DoP.

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