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Circolare n°412/C/2022: In vigore dal 25 settembre 2023 la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio – Decreto 15 settembre 2022.

27 Settembre 2022
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Facendo seguito alla nostra recente circolare n°405/C/2022 dal titolo “Nota di Confindustria: entrata in vigore dei Decreti antincendio e proroga del decreto controlli” (vai al link), si informano le Imprese aderenti che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022 (che si allega alla presente), il decreto 15 settembre 2022 “Modifiche al decreto 1° settembre 2021,  recante:  «Criteri  generali per il controllo e la manutenzione degli  impianti,  attrezzature  ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai  sensi  dell’articolo  46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile  2008, n. 81»”.

Il predetto decreto, che consta di tre articoli e due allegati, è entrato in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (25 settembre 2022).

Considerate le difficoltà  segnalate ai VVF connesse  alle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio, di nuova istituzione rispetto al previgente quadro normativo definito dal decreto 10 marzo 1998 e ravvisata la necessità di  rivedere  la  tempistica  di entrata in  vigore  delle  disposizioni  contenute  nell’articolo  4  del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, alla luce  delle possibili criticità nella fase transitoria  di  passaggio  al  nuovo quadro normativo, nonchè delle particolari  limitazioni  conseguenti allo stato di emergenza da COVID-19, le disposizioni relative al summenzionato articolo  4  sulla qualificazione dei tecnici manutentori entreranno  in vigore a  decorrere dal 25 settembre 2023 invece che dalla data del 25 settembre 2022 (cfr. articolo 1).

All’articolo 2 del decreto in oggetto sono state riportate alcune modifiche relative all’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021.

Si segnalano di seguito le più rilevanti.

Il Prospetto 3.8 è sostituito dai seguenti prospetti (cfr. Allegato A):

  1. a) Prospetto 3.8.1 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.

Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)

  1. b) Prospetto 3.8.2 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.

Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF).

È stato aggiunto poi il Prospetto 3.14 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere», contenuto nell’allegato B del decreto in oggetto.

Al paragrafo 1, comma 5, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno   1°   settembre   2021, in cui sono ricompresi i soggetti che svolgono le attività di manutenzione da almeno 3 anni, dopo   la   parola: «manutenzione» sono aggiunte le parole: «o controllo periodico».

Al paragrafo 3, comma 1, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, è stato aggiunto un nuovo periodo.

«I compiti indicati nel Prospetto 1 si declinano per ciascuna figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, in base ai corrispondenti livelli di autonomia e responsabilità definiti nelle norme tecniche applicabili.».

Al paragrafo 3 del medesimo allegato II, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilità  e  competenze generali che deve possedere il tecnico  manutentore  qualificato  per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1.  Per il dettaglio delle conoscenze, abilità e competenze specifiche delle singole figure di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, si rimanda alle pertinenti norme tecniche applicabili.».

Allegati
Circolare_n°412_C_2022
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G_U_n°224_del_24_9_2022
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