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Circolare n°435/C/2022: Ammortizzatori sociali – CIGS – DM 2 agosto 2022 – Iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie.

10 Ottobre 2022
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Informiamo le Imprese aderenti che nella Gazzetta Ufficiale n. 227/2022 (che alleghiamo alla presente), è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 agosto 2022, recante Modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie, in vigore dal 29 settembre u.s..

Il decreto è stato adottato dal Ministro del Lavoro in attuazione di quanto disposto dall’art. 25-ter del d. lgs. n. 148/2015, introdotto dalla legge di bilancio 2022 (che ha innovato la normativa in materia di ammortizzatori sociali – e rubricato “Condizionalità e formazione”.

Si ricorda che tale norma dispone che i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie, al fine di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio partecipino a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali. Il comma 4 del citato art. 25-ter demandava, appunto, ad un apposito decreto del Ministro del Lavoro, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione delle modalità di attuazione delle predette iniziative. Il provvedimento pertanto si applica ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti dal Titolo I, capo III (CIGS), e dal Titolo II (Fondi di solidarietà) del decreto legislativo n. 148/2015 (in allegato alla presente), con la finalità, richiamata all’art. 2, di mantenerne o svilupparne le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio.

Il decreto prevede che i lavoratori suddetti partecipino ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante fondi paritetici interprofessionali, laddove previste dalla legge o qualora pattuite nell’accordo sindacale all’esito della procedura di cui all’art. 24 del citato d.lgs. n. 148/2015, ovvero nell’ambito delle procedure sindacali prodromiche all’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dai Fondi di solidarietà previsti dal medesimo decreto.

I progetti formativi o di riqualificazione professionale devono individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. I fabbisogni di nuove o maggiori competenze possono essere individuati anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016.

I progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza ovvero incrementare l’occupabilità del lavoratore anche in funzione di processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative.

Tali progetti possono essere cofinanziati dalle regioni nell’ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.

I progetti formativi o di riqualificazione devono contemplare:

  1. a) le esigenze formative collegate al programma di intervento dell’integrazione salariale straordinaria ai fini della ripresa a regime dell’attività lavorativa in azienda;
  2. b) le modalità di valorizzazione del patrimonio delle competenze possedute dal lavoratore, ove pertinente, anche attraverso servizi di individualizzazione o validazione delle competenze;
  3. c) le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 13/2013.

I progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere, in esito al percorso formativo, il rilascio di una attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento, in conformità con le disposizioni di cui al citato decreto n. 13/2013 e al decreto interministeriale 5 gennaio 2021. I fondi paritetici interprofessionali possono finanziare azioni formative sul Conto individuale o formazione oppure attraverso la pubblicazione di avvisi per la concessione di finanziamenti sul Conto collettivo o di sistema, per la realizzazione di attività formative che facciano specifico riferimento alle finalità richiamate dall’articolo 2 del decreto in esame.

 

Fermo restando quanto sopra, si ricorda che, ai sensi del comma 3 del citato art. 25-ter, la mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di carattere formativo e di riqualificazione professionale di cui sopra comporta l’irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo modalità e criteri da definire con apposito decreto del Ministro del lavoro.

Allegati
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D_L_148_2015
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