Con la Risoluzione n. 58 dell’11.10.2022 (che si trasmette in allegato), l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi dell’istituto della “remissione in bonis” ai fini dell’invio della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, di cui all’art. 121, D.L. n. 34/2020, relativa al superbonus e alle altre detrazioni spettanti per lavori edilizi.
Ciò si è reso necessario a seguito di quanto precisato al riguardo dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 33/E del 06.10.2022 (paragrafo 5.4). L’Agenzia in quella sede ha, infatti, chiarito che in presenza di determinate condizioni è consentito l’invio della suddetta comunicazione anche successivamente ai termini stabiliti dal provvedimento delle Entrate del 3.2.2022 e dall’art. 10-quater, D.L. n. 4/2022, avvalendosi dell’istituto della “remissione in bonis” ed effettuando il versamento della misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/ 1997 (pari a 250 euro).