Ricordiamo alle Imprese aderenti che, secondo quanto disposto dalla Nota del Ministero del Lavoro del 3 luglio 2012 (Vai al link), entro il termine del 31 gennaio di ogni anno deve essere effettuata, da parte dell’utilizzatore, la comunicazione relativa al numero e alla durata dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell’anno precedente, nonché al numero e alla qualifica dei lavoratori interessati.
Tale adempimento, già previsto dall’art. 24, comma 4, lettera b), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e sanzionato per effetto dell’art. 3 del Decreto Legislativo 2 marzo 2012, n. 24, è ora disposto dall’art. 36, comma 3, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Vai al link), e sanzionato dall’art. 40 del medesimo provvedimento con un importo da 250 a 1250 euro. Si ritiene che tale sanzione sia diffidabile ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Vai al link).
Tale comunicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 3 del provvedimento sopracitato, deve essere effettuata alle R.S.A. o R.S.U. aziendali o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e può essere assolto anche per il tramite della associazione di categoria alla quale l’utilizzatore aderisce o conferisce mandato.
Gli Uffici dell’Associazione rimangono a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ragguaglio in merito e, se ritenuto opportuno, anche per l’inoltro delle comunicazioni alle Organizzazioni Sindacali.
Si allegano, altresì, due bozze di lettera utilizzabili per la comunicazione in parola.