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Circolare n°42/C/2023: Coefficiente ISTAT relativo al mese di Dicembre 2022 per la rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.).

23 Gennaio 2023
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Si comunica alle Imprese aderenti che, l’Istituto Nazionale di Statistica (I.STAT), ha reso noto l’Indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati (F.O.I.) relativo al mese di Dicembre 2022.

In ottemperanza a quanto disposto dal IV° e V° comma dell’Art. 2120 del Codice Civile, nel testo modificato dall’Art. 1 della Legge 29 maggio 1982, n. 297, il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) maturato al 31 dicembre 2022 risulta pari a 9,974576%, in quanto così composto:

12/12 di 1,5% (tasso fisso) 1,5%
75% di 11,299435 (incremento % Dicembre 2022 su Dicembre 2021) 8,474576%
TOTALE

9,974576%

Si precisa che, in base al V° comma del predetto Art. 2120 del Codice Civile, agli effetti della rivalutazione, le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

Pertanto, la percentuale sopra riportata si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 dicembre 2022 ed il 14 Gennaio 2023.

 

COMPUTO DELL’ACCANTONAMENTO TFR

 

Per ciascun dipendente in forza alla data del 31 dicembre 2022 è necessario calcolare, ai sensi della Legge 29 maggio 1982, n. 297, l’accantonamento del trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 2022. L’accantonamento è costituito dalla somma delle seguenti voci:

  1. accantonamento maturato al 31 dicembre 2021, già calcolato un anno fa;
  2. incremento al 31 dicembre 2022 del trattamento di cui sopra (+ 9,974576%);
  3. trattamento di fine rapporto maturato nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022.

L’eventuale riscossione di un’anticipazione del trattamento di fine rapporto da parte del dipendente comporta la corrispondente decurtazione del trattamento maturato, con la conseguenza che le successive operazioni di rivalutazione avverranno con riferimento all’importo residuo ed agli ulteriori incrementi. Per i dipendenti assunti nel corso del 2022 non si effettueranno i conteggi di cui ai punti 1) e 2), mentre il trattamento di fine rapporto maturato nel corso del 2022 sarà calcolato ad iniziare dalla data di assunzione. Per calcolare il trattamento maturato nel corso del 2022 occorre procedere ai seguenti conteggi:

  1. calcolare la retribuzione “non occasionale” dal 1° gennaio 2022 in poi; considerare altresì la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, o quattordicesima, il premio annuo, ecc., o loro ratei corrisposti al dipendente. La retribuzione “non occasionale” può differire da quella effettivamente erogata, in quanto — in caso di sospensione dell’attività lavorativa nel corso dell’anno, per infortunio, malattia, maternità, richiamo alle armi, Cassa Integrazione Guadagni, ma non per aspettativa (salve eventuali disposizioni contrattuali più favorevoli per il dipendente) — è quella che il lavoratore avrebbe percepito in caso di normale prestazione dell’attività lavorativa; essa non comprende invece quanto corrisposto al lavoratore a titolo occasionale, ad esempio per lavoro straordinario non svolto con carattere di continuità. La legge consente che la disciplina contrattuale possa prevedere una delimitazione della retribuzione computabile ai fini anzidetti. Occorre pertanto che ogni azienda verifichi se esistono delimitazioni nella normativa contrattuale dalla stessa applicata;
  2. dividere l’ammontare della “retribuzione” di cui al punto 1 per il divisore 13,5;
  3. sottrarre infine, ai sensi dell’art. 3, penultimo comma, della Legge 29 maggio 1982, n. 297, lo 0,50% della retribuzione lorda assoggettata a contributi previdenziali per il periodo dal 1° gennaio 2022 in poi.

La trattenuta in argomento non riguarda i dipendenti per i quali al datore di lavoro spetti la totale esenzione dai contributi a percentuale a proprio carico. La trattenuta è ridotta invece per i lavoratori riguardo ai quali competa al datore di lavoro una parziale esenzione dai contributi stessi. In tal caso deve essere detratto dall’accantonamento del trattamento di fine rapporto quanto effettivamente versato all’INPS a titolo di contribuzione aggiuntiva, vale a dire lo 0,50% diminuito di una percentuale pari a quella di riduzione dei contributi spettante al datore di lavoro.

In allegato le percentuali di rivalutazione del trattamento di fine rapporto (aumenti) riferite al 31 dicembre di ogni singolo anno.

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