Da parte di talune imprese associate pervengono quesiti in merito alla disciplina applicabile in materia di revisione/compensazione dei prezzi in appalto allorquando essi siano frutto di analisi e non estratti dal prezziario regionale di riferimento.
Con la presente si rende il parere di questa ANCE.
Come noto, l’art. 26 del D.L. 50/2022 non disciplina espressamente l’ipotesi in cui l’incremento eccezionale dei prezzi interessi lavorazioni non rinvenibili nel prezzario regionale. Pertanto, applicando letteralmente la norma, le voci non presenti dal prezzario dovrebbero essere escluse dal meccanismo.
In aggiunta, per il Ministero non risulta possibile, “per le voci di computo non presenti all’interno del prezzario regionale” ricorrere ad un prezziario di una Regione diversa da quella in cui si svolgono i lavori, tuttavia, a voce del competente Ministero è possibile procedere tramite l’analisi prezzi da redigere in base ad un’aggiornata indagine di mercato, con necessità di documentare e motivare le risultanze.
A supporto della superiore tesi, si indicano alcuni pareri del MIMS che hanno di recente precisato che in tali casi (voci di computo non presenti nel prezziario regionale) va applicato comunque “in via analogica” il meccanismo del comma 1, 2 e 3 dell’art. 26 del decreto aiuti. Secondo il MIMS, in simili casi, per l’aggiornamento dei prezzi non presenti nel prezzario è necessario “procedere all’analisi dei prezzi sulla scorta di un’aggiornata indagine di mercato, da documentare adeguatamente”.
Allegando sia i Pareri MIMS n. 1392/2022, n. 1395/2022 e n. 1454/2022 che i relativi link prelevabili dal sito: