Informiamo le Imprese aderenti che, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta 2 marzo n. 236 (che alleghiamo alla presente), fornisce ulteriori chiarimenti sull’applicabilità della cessione del credito e sull’inclusione dell’IVA tra le spese ammissibili al bonus facciate.
Si ricorda che il beneficio, applicabile ai fini IRPEF/IRES, è stato in vigore per il 2020-2021 (con percentuale al 90%) e 2022 (con percentuale al 60%).
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 236/E/2023:
- Ø conferma che, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il beneficio viene riconosciuto in base al principio di competenza, e quindi nell’esercizio di ultimazione dei lavori (nel caso di specie, il 2022, con applicazione del beneficio al 60% – cfr. l’art. 109. co. 1, lett. b, del D.P.R. 917/1986);
- Ø chiarisce che sia l’impresa esecutrice dei lavori, sia il professionista per la progettazione e direzione dei lavori, che hanno praticato lo sconto in fattura in favore della banca/committente, possono poi optare per la cessione del credito proprio in favore della banca. In sostanza, nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate ammette una forma di “retrocessone” del credito d’imposta in favore del committente, beneficiario originario dell’agevolazione. Ciò nel presupposto che questi riacquisterebbe il credito in veste di “soggetto esercente attività creditizia”, ed in assenza di un espresso divieto normativo in tal senso;
- Ø ribadisce che tra i costi agevolabili per i lavori, sostenuti dalla banca/committente rientra anche l’IVA indetraibile per la stessa, a seguito dell’opzione per l’esclusione dagli adempimenti IVA relativi ad operazioni esenti (cfr. l’art. 36-bis, co. 1 e 2, del D.P.R. 633/1972 – Decreto IVA e la C.M. 2/E/2020).
Peraltro, il committente aveva provveduto direttamente all’integrazione della fattura riferita al corrispettivo dei lavori edili ed al versamento dell’IVA mediante il meccanismo del reverse-charge come lavori di completamento – art. 17, co. 6, lett. a-ter, del Decreto IVA.
Per tale ragione, l’Agenzia delle Entrate conferma che tali importi, rimasti a carico dell’istante, possono essere agevolabili in modo autonomo con il bonus facciate, sotto forma di detrazione o di cessione del credito.
Gli Uffici di Direzione della scrivente, rimangono a completa disposizione per ogni eventuale delucidazione in merito.
Allegati
Circolare_n°139_C_2023Apri
Risposta_2_3_23_n_236-AdEApri