
Informiamo le Imprese aderenti che, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta 2 marzo n. 236 (che alleghiamo alla presente), fornisce ulteriori chiarimenti sull’applicabilità della cessione del credito e sull’inclusione dell’IVA tra le spese ammissibili al bonus facciate.
Si ricorda che il beneficio, applicabile ai fini IRPEF/IRES, è stato in vigore per il 2020-2021 (con percentuale al 90%) e 2022 (con percentuale al 60%).
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 236/E/2023:
Peraltro, il committente aveva provveduto direttamente all’integrazione della fattura riferita al corrispettivo dei lavori edili ed al versamento dell’IVA mediante il meccanismo del reverse-charge come lavori di completamento – art. 17, co. 6, lett. a-ter, del Decreto IVA.
Per tale ragione, l’Agenzia delle Entrate conferma che tali importi, rimasti a carico dell’istante, possono essere agevolabili in modo autonomo con il bonus facciate, sotto forma di detrazione o di cessione del credito.
Gli Uffici di Direzione della scrivente, rimangono a completa disposizione per ogni eventuale delucidazione in merito.
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