Riepiloghiamo per le Imprese in oggetto, la normativa vigente per le festività contrattualmente previste e cadenti nel mese di Giugno 2023 a favore dei dipendenti delle imprese del settore.
Si precisa che la festività del 2 Giugno, data di fondazione della Repubblica Italiana, è stata ripristinata dalla Legge 20 novembre 2000, n. 336, a decorrere dal 2001.
OPERAI: (art. 17, CCNL edile) compete il trattamento economico pari a 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al Totale 2 della tabella paga operai e sulla percentuale relativa ai riposi annui, compresa per i capi squadra la maggiorazione prevista per tale particolare incarico, e con il pagamento della percentuale dovuta per Gratifica Natalizia e Ferie (G.N.F.).
IMPIEGATI E QUADRI: (artt. 61 e 76, CCNL edile) il 2 Giugno, cadendo nel corso della settimana già coperta dalla retribuzione mensile, invece, nulla compete.
CIG E FESTIVITÀ
Si rammenta, con l’occasione, che qualora le festività infrasettimanali cadano nel periodo di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nel caso di Festività Religiose il trattamento economico inerente tale festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa, in quanto a carico dell’azienda, per i lavoratori:
Il trattamento economico relativo alla festività infrasettimanale non è, invece, a carico dell’azienda ed è, pertanto, integrabile dalla Cassa integrazione, nei limiti previsti, per i lavoratori:
Nel caso di Festività Nazionali, come il 2 giugno, il trattamento economico dovuto è il seguente.
Quando la festività nazionale cade in un periodo di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, il trattamento economico inerente tale festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa, in quanto a carico dell’azienda, per i lavoratori:
Il trattamento economico relativo alla festività nazionale non è, invece, a carico dell’azienda ed è, pertanto, integrabile dalla Cassa, nei limiti previsti, per i lavoratori sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile.
Tutto ciò che il lavoratore riceve in occasione delle festività a carico del datore di lavoro è soggetto ai contributi previdenziali ed alla ritenuta dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), unitamente alla retribuzione del periodo di paga in corso.