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Segnaliamo alle Imprese in oggetto che, l’INPS, con il messaggio n. 1900/2023, ha ribadito quanto previsto nella circolare n. 48/2023 (vai al link) in merito al nuovo termine di 30 giorni per la presentazione dei ricorsi avverso i provvedimenti di reiezione CIGO, previsto dal nuovo “Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’Inps” illustrato con la predetta circolare.
Nel messaggio in esame, l’Istituto ha ricordato che, con specifico riferimento ai provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria, con la citata circolare n. 48/2023 è stato indicato che i relativi ricorsi amministrativi devono essere proposti entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo.
Nella stessa circolare, l’istituto ha precisato che il suddetto termine di 30 giorni trova applicazione con riferimento ai provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale notificati successivamente alla data di pubblicazione della circolare medesima, ossia dal 17 maggio 2023.
Per i provvedimenti già notificati anteriormente alla predetta data resta, invece, confermato il più ampio termine di 60.
Per quanto sopra, nel messaggio qui illustrato l’Istituto ribadisce che, alla luce delle previsioni del nuovo Regolamento, il termine per la proposizione dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale è fissato perentoriamente in 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale.
Conseguentemente, una volta concluso il regime transitorio previsto dalla citata circolare n. 48/2023 per i ricorsi notificati in data anteriore a quella di pubblicazione della circolare stessa, ossia in data anteriore al 17 maggio 2023, le indicazioni fornite a suo tempo dall’istituto con il messaggio n. 2939/2013 devono intendersi superate.