Come noto la L.R. n. 6/2010 e ss.mm.ii., cd “Piano Casa”, ha promosso misure straordinarie finalizzate alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell’efficienza energetica, consentendo l’ampliamento degli edifici esistenti con specifiche caratteristiche.
La Legge, nel corso degli anni, è stata integrata e modificata, ma la Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2023, depositata in data 09.05.2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli, destando perplessità e dubbi da parte di alcuni dei Responsabili degli Uffici Tecnici comunali, circa le conseguenze che tale pronuncia di illegittimità della Sentenza avrebbe prodotto sui titolo edilizi emessi o in fase di rilascio, nonché sulla prosecuzione all’applicazione della disciplina inerente al cosiddetto “Piano Casa”.
“Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”, estendendo pertanto l’invalidità a tutti i rapporti giuridici ancora “pendenti” al momento della decisione della Corte ed escludendo soltanto i “rapporti esauriti”.
I “rapporti esauriti” sono quelli per i quali la P.A. ha già rilasciato il titolo abilitativo edilizio o si sia formato il silenzio-assenso in epoca precedente alla pubblicazione della pronuncia di illegittimità costituzionale; i “rapporti pendenti”, invece, sono quelli in cui la pronuncia interviene prima del rilascio del titolo abilitativo o dello spirare del termine per la formazione dell’eventuale silenzio-assenso.
Per maggiori dettagli, si allega la Circolare Assessoriale n. 5 del 20 giugno 2023.