
Il Ministero delle Infrastrutture ha fornito i primi chiarimenti sull’applicazione del nuovo codice appalti entrato in vigore il 1° luglio; con il comunicato, firmato il 30 giugno e pubblicato sul sito, infatti, interviene sulle modalità di compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo, ovvero il documento utilizzato per la certificazione dei requisiti delle imprese che partecipano alle gare in linea con le novità indotte dal Dlgs 36/2023).
Il Ministero, così, fornisce alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli operatori economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del modello nel formato digitale. Si tratta dell’aggiornamento delle linee guida per la corretta compilazione del modello alla luce dell’entrata in vigore del nuovo codice appalti.
L’indicazione principale è che «nelle more del tempestivo aggiornamento» dei documenti «le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, continuano a utilizzare la modulistica attualmente in uso». Dunque per il momento si continuano a utilizzare i vecchi modelli di prassi con il vecchio codice, avendo cura però all’aggiornamento dei riferimenti normativi: dettaglio fondamentale secondo cui «i riferimenti normativi al D. Lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D. Lgs. 36/2023».
Un’indicazione importante riguarda gli affidamenti diretti (previsti dal primo comma dell’articolo 50 del Dlgs 36/2023) per i lavori sotto i 150 mila euro e i servizi sotto 140mila euro (progettazione inclusa). Sul punto le linee guida si occupano di un caso molto diffuso tra le stazioni appaltanti, facendo riferimento ai micro appalti di importo inferiore ai 40mila euro. In questi casi, viene specificato «l’articolo 52 del Codice prevede che gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Atteso che anche il Dgue consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, in tali fattispecie, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il Dgue, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità».
Più stringato il secondo comunicato emesso dal MIT sulle novità del codice appalti e relativo alla programmazione dei lavori e degli acquisti di forniture e servizi. Con la nota n.6213 del 30 giugno il MIT fa sapere che per ora nulla cambia da un punto di vista strettamente operativo. «Con riferimento alla programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi, ai sensi dell’articolo 225, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023, per l’anno in corso – si legge nel comunicato – continuano a valere le modalità dell’applicativo informatico – Servizio contratti pubblici – SCP di cui all’articolo 21 del D.lgs. n. 50/2016. L’applicativo sarà prossimamente aggiornato per consentire la tempestiva impostazione, predisposizione e redazione della programmazione triennale 2024-2026 ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 36/2023».
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