Con la nota n. 859/2024 (che si allega alla presente), l’INL ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di certificazione dei contratti nei luoghi confinati e negli ambienti sospetti di inquinamento ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177. In primo luogo, l’INL si è pronunciato in merito alla competenza territoriale degli organi abilitati alla certificazione di cui all’art. 76, comma 1 lett. c-ter), D.lgs. n. 276/2003, ossia i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge n. 12/1979.
Al riguardo, l’Ispettorato ha evidenziato la disciplina di riferimento è contenuta negli articoli 76 e 77 del, nonché nel D.M. 21 luglio 2004, all’interno del quale si fa espresso rinvio al regolamento interno adottato dalla singola Commissione all’atto della costituzione.
L’INL ha poi affrontato il tema dell’attività di indagine della Commissione di certificazione.
A tal proposito, si ricorda che nella nota n. 694/2024 l’Ispettorato aveva evidenziato che “l’attività istruttoria propria della Commissione di certificazione non può limitarsi a verificare la mera sussistenza dei requisiti organizzativi, ma dovrà approfondire, occupandosi delle tipologie contrattuali dei lavoratori impiegati e della loro esperienza professionale, del possesso del DURC in capo alle imprese, dell’applicazione integrale del CCNL, degli adempimenti compiuti dal committente in relazione alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale”.
Nella nota in esame l’INL ha precisato, inoltre, che, ferma restando l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è possibile richiedere anche a campione, in relazione alla verifica relativa all’applicazione del CCNL, eventuale documentazione di supporto (ad es. LUL o prospetti paga nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali).
Si ricorda, infine, che il DPR 177/2011, intitolato “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, stabilisce all’articolo 2 che qualsiasi attività lavorativa in ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta solo da imprese o lavoratori autonomi qualificati, in possesso di specifici requisiti. Tra questi, alla lettera h) del comma 1, è prevista l’“integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, incluso il versamento della contribuzione all’eventuale ente bilaterale di riferimento, ove previsto, con riferimento ai contratti e agli accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.