Ai sensi dell’art. 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260, e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, la giornata del 15 agosto 2024 in oggetto, cadendo di giovedì, è considerata festività infrasettimanale. Per la giornata predetta, quindi, il trattamento economico e normativo è il seguente.
OPERAI: (art. 17 CCNL edile vigente) compete il trattamento economico pari a 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al “Totale 2” della tabella paga operai e sulla percentuale relativa ai riposi annui, compresa per i capi squadra la maggiorazione prevista per tale particolare incarico, e con il pagamento della percentuale per Gratifica Natalizia e Ferie (G.N.F.)
IMPIEGATI: (art. 61 CCNL edile vigente) nulla compete cadendo detta festività nel corso della settimana, già coperta dalla retribuzione mensile.
Si rammenta, con l’occasione, che qualora le festività infrasettimanali cadano nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni, nel caso di festività religiose (come il 15 agosto) il trattamento economico inerente tale festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa, in quanto a carico dell’azienda, per i lavoratori:
Il trattamento economico relativo alla festività infrasettimanale non è, invece, a carico dell’azienda ed è, pertanto, integrabile dalla Cassa, nei limiti previsti, per i lavoratori:
Per le festività retribuite è riconosciuto il diritto agli Assegni per il Nucleo Famigliare, se ancora spettanti, tenendo presente il numero massimo di assegni giornalieri erogabili in ciascun periodo di paga, se interamente retribuito. Le ore relative alle festività infrasettimanali godute (non lavorate) non concorrono a formare il minimo di ore sufficiente affinché il lavoratore possa beneficiare degli assegni per l’intero periodo di paga.
Si precisa, inoltre, che il trattamento economico della festività a carico del datore di lavoro è soggetto agli oneri contributivi e alla ritenuta dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).