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Circolare n°369/C/2024: Bonus edilizi e DL “taglia crediti”: alcune conferme dall’AdE a Telefisco 2024.

24 Settembre 2024
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Perentorietà del divieto di cessione delle quote residue di detrazione da bonus in edilizia non fruite in dichiarazione dei redditi e condizioni per gli Enti del terzo settore (Onlus, IACP, APS, OdV) per continuare a fruire dei bonus sotto forma di cessione del credito o di sconto in fattura.

Questi i temi affrontati nel corso dell’incontro con la stampa specializzata del 19 settembre u.s. (Speciale Telefisco 2024), nel quale l’Agenzia delle Entrate ha affrontato con due risposte anche tematiche legate alle modifiche introdotte dal DL n. 39/2024 (c.d. decreto taglia-crediti, convertito dalla L. 23 maggio 2024, n. 67) al Superbonus e, più in generale, ai bonus edilizi.

Risposte che, tuttavia, confermano quanto emerge dal dato letterale della norma.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha sancito la perentorietà del blocco alla cessione delle rate di detrazione inutilizzate, introdotto dal comma 7 dell’art. 4-bis del decreto.

Trattasi – si ricorda – del blocco alla cessione dei crediti da bonus in edilizia (Superbonus e bonus ordinari), che ha eliminato la possibilità di cedere le quote residue di detrazione non ancora fruite in dichiarazione dei redditi.

Si tratta dei bonus derivanti dagli interventi elencati nell’art.121, co.2, del DL 34/2020 – legge 77/2020, ossia dal Superbonus e dai bonus ordinari “cedibili”, quali Ecobonus, Sismabonus, Eco+Sisma condomini, Bonus ristrutturazioni al 50% e Bonus barriere architettoniche.

Pertanto, dal 29 maggio 2024, non è più possibile optare per la cessione differita delle quote residue del credito non ancora fruite. Con la risposta fornita in sede di Telefisco, l’Amministrazione finanziaria ribadisce l’assolutezza del blocco: il divieto opera in maniera generalizzata, essendo irrilevante che la prima rata della detrazione sia stata effettivamente fruita in dichiarazione.

Dunque, anche se (come nel caso sottoposto) la prima rata di detrazione non è stata ancora indicata in dichiarazione, il blocco è comunque operante. L’altra conferma in materia di bonus edilizi riguarda la possibilità per le Onlus, a determinate condizioni, di poter continuare a optare per cessione e sconto sul corrispettivo, come era già previsto dal comma 3-bis dell’art. 2 del d.l. n. 11/2023. Il decreto taglia-crediti, difatti, ha soppresso tale norma, che prevedeva una deroga di carattere soggettivo al generale divieto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta per tale tipologia di enti.

Al contempo ha previsto che gli Enti del Terzo settore (IACP, Onlus, OdV, APS) possono continuare ad optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura relativamente al Superbonus se al 30 marzo 2024:

  • risulti presentata la CILAS e, per i condomini, anche adottato la delibera di approvazione dei lavori,
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.

E proprio in considerazione della deroga, nel caso sottoposto, le Entrate confermano la possibilità per una Onlus, già costituita alla data del 17 febbraio 2023 e con Cilas presentata entro il 29 marzo 2024, di continuare a beneficiare della deroga al divieto di esercizio dell’opzione per la cessione del credito d’imposta e lo sconto in fattura.

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