Il DL n. 155 del 2024, all’articolo 8, ha introdotto la possibilità per i beneficiari del credito d’imposta ZES Unica, di indicare, tramite la comunicazione integrativa, non solo l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata tra giugno e luglio scorsi ma anche gli investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 che siano ulteriori o di importo superiore rispetto a quelli già risultanti dalla predetta comunicazione.
Si ricorda che la comunicazione integrativa dovrà essere inviata dal 18 novembre al 2 dicembre 2024.
In relazione a tali ulteriori o maggiori investimenti realizzati, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 dicembre 2024, verrà determinato l’ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile, sulla base delle risorse che residuino dal riparto dei crediti relativi agli investimenti già comunicati precedentemente. La relativa percentuale verrà calcolata, fermo restando il limite complessivo previsto, rapportando l’importo delle eventuali risorse residue all’ammontare complessivo dei nuovi crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative.