Dal 30 dicembre saranno semplificate le procedure di autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili. Entra infatti il vigore il nuovo decreto che definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento introduce novità anche per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento degli stessi impianti e per le opere e infrastrutture connesse. Fra le misure più interessanti previste dal decreto, c’è l’utilizzo di modelli unici digitali e della nuova piattaforma SUER, realizzata dal GSE, per gestire i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte.
Ma ecco, in dettaglio, i capitoli principali del provvedimento.
I REGIMI AMMINISTRATIVI
Sono tre i regimi amministrativi disciplinati, con l’obiettivo di armonizzare e semplificare la normativa:
- attività libera, per le tipologie di intervento individuate all’allegato A al decreto. In questo caso non è richiesta l’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso, e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche. Sono esclusi da tale regime gli interventi sui beni oggetto di tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o in aree naturali protette/siti Natura 2000 (per questi si applica la procedura abilitativa semplificata, vedi sotto);
- procedura abilitativa semplificata (PAS), per le tipologie di intervento individuate all’allegato B al decreto. Il soggetto proponente è tenuto a presentare al Comune, mediante la nuova piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, il progetto corredato delle necessarie dichiarazioni e asseverazioni. È prevista una procedura di silenzio assenso, secondo cui in mancanza di un espresso provvedimento di diniego entro i termini specificati, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni;
- autorizzazione unica, per le tipologie di intervento individuate all’allegato C al decreto. Il soggetto proponente deve presentare, mediante la piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica, secondo il modello adottato ai sensi del decreto legislativo n. 199 del 2021, alla Regione (o Provincia delegata), oppure al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, a seconda che l’intervento ricada nella sezione I o II dell’allegato C. L’iter, comprensivo della conferenza dei servizi appositamente convocata in modalità sincrona, si conclude, in caso positivo, con determinazione motivata favorevole, eventualmente comprendente il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA (ove previsti).
LA PIATTAFORMA SUER
La nuova piattaforma SUER costituirà il nuovo strumento digitale per la presentazione di tutte le istanze autorizzative per i nuovi impianti rinnovabili. Realizzata e gestita dal GSE, la piattaforma diverrà accessibile entro 120 giorni dall’adozione dei modelli unici. In attesa del varo di SUER, la presentazione dei progetti, delle istanze e delle documentazioni dovrà avvenire mediante gli strumenti informatici già operativi in ambito statale, regionale, provinciale o comunale.
LE TIPOLOGIE DI IMPIANTI
Le tipologie di impianti comprendono la vasta gamma di fonti rinnovabili, quali impianti fotovoltaici, solari termici, eolici, pompe di calore, a biomassa, cogenerazione, etc.
Per gli impianti fotovoltaici, a titolo esemplificativo rientrano tra gli interventi in attività libera i seguenti, incluse le opere e infrastrutture connesse e indispensabili alla loro costruzione ed esercizio:
- impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell’edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui sono realizzati;
- modifiche di impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, compresi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento e la ricostruzione, a condizione che – se sono installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze – non comportino un incremento dell’altezza mediana dei moduli superiore a quella della balaustra perimetrale.
Sempre con riferimento agli impianti fotovoltaici, rientrano tra gli interventi soggetti a PAS, tra gli altri, i seguenti:
- impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, diversi da quelli già realizzabili in attività libera, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati.
- impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto.
Sono soggetti ad autorizzazione unica, di competenza regionale o statale, tra gli altri, i seguenti:
- impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW, diversi da quelli realizzabili in attività libera o in PAS (competenza regionale);
- impianti a fonti rinnovabili di potenza superiore a 300 MW, diversi da quelli realizzabili in attività libera o in PAS (competenza statale).
In allegato, si riporta il testo del decreto legislativo, n. 190, del 25 novembre 2024.
Allegati
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