Ai sensi dell’art. 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260 e del nostro CCNL edile, la giornata di giovedì 1° Maggio 2025 (Festa del Lavoro) è considerata festività nazionale.
Per tale ricorrenza ai lavoratori dipendenti del nostro settore è dovuto il seguente trattamento economico:
OPERAI (art. 17 C.C.N.L. edile): compete il trattamento economico pari a 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al Totale n. 2 della tabella paga operai e sulla percentuale relativa ai riposi annui, compresa per i capi squadra la maggiorazione prevista per tale particolare incarico, e con il pagamento della percentuale per Gratifica Natalizia e Ferie (G.N.F.).
IMPIEGATI e QUADRI (artt. 61 e 76 C.C.N.L. edile): nulla compete, in quanto la festività si trova nel corso della settimana già coperta dalla retribuzione mensile.
Si rammenta, con l’occasione, che qualora le festività infrasettimanali cadano nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni, nel caso di festività nazionali come il 1° Maggio, il trattamento economico a carico delle imprese è dovuto per i lavoratori a orario ridotto o sospesi a zero ore settimanali se si tratta di lavoratori retribuiti in rapporto alle ore, come gli operai.
Viceversa, il trattamento economico relativo alla festività nazionale non è a carico dell’impresa ma integrabile dalla Cassa per i lavoratori sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, come gli impiegati ed i quadri.
Si evidenzia, inoltre, che il trattamento economico della festività a carico del datore di lavoro è soggetto agli oneri contributivi e alla ritenuta dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).