L’Inps ha pubblicato la circolare n. 91 del 12/05/2025 attuativa dell’esonero, introdotto dal decreto Coesione, del versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate entro il 31 dicembre 2025.
PRESENTAZIONE DOMANDE all’INPS a partire dal 16 maggio 2025
Datori di lavoro interessati
L’esonero contributivo in oggetto è riconosciuto a favore di tutti i datori di lavoro privati.
Lavoratrici rientranti nel beneficio
La misura riguarda donne di qualsiasi età che, alla data dell’evento incentivato (assunzione) rientrino in una delle seguenti casistiche:
Con la definizione “prive di impiego” si fa riferimento a quelle lavoratrici svantaggiate che, negli ultimi 24 o 6 mesi (a seconda della casistica) non abbiano prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato di durata di almeno 6 mesi, ovvero coloro che, nel suddetto arco temporale, abbiano svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.
Il beneficio non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di lavoro di apprendistato.
L’esonero è applicato anche in caso di rapporto di lavoro part-time e per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Rapporti incentivati e durata dell’esonero
In riferimento alle tre casistiche sopra elencate, vi sono le seguenti differenze:
Assetto e misura dell’esonero
Il beneficio consiste nello sgravio del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice,
Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (€ 650/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, il massimale delle agevolazioni deve essere proporzionalmente ridotto.
A seguito dell’applicazione delle misure, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Nella determinazione delle contribuzioni esonerabili è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione spettante, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.
Il periodo di fruizione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
Condizioni di spettanza dell’esonero
Al fine di poter richiedere il beneficio, in aggiunta è richiesta un’ulteriore condizione, ovvero l’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Inoltre il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché al rispetto dei presupposti specificamente previsti per la misura.
L’esonero non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
Il diritto alla fruizione delle agevolazioni, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato alla:
Coordinamento con altri incentivi
L’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento.
Adempimenti dei datori di lavoro
Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23- Donne”.
Il modulo sarà disponibile sul sito istituzionale a decorrere dal 16 maggio 2025.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica sia per i rapporti in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:
I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente degli esoneri contributivi sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, ferma restando l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
In allegato, la Circolare dell’INPS.