Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2015 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’8 maggio 2025, che definisce le modalità operative per accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di cui all’articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 50/2022.
Il decreto è stato emanato in attuazione della Legge di bilancio per 2025 che ha prorogato ai lavori eseguiti o contabilizzati nel corso dell’anno 2025, lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui all’articolo 26 del Decreto-Legge “Aiuti” (DL 50/2022).
L’accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche è previsto:
Le stazioni appaltanti potranno inviare telematicamente, alla Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e trasporti, le istanze di accesso al Fondo, utilizzando due finestre temporali:
Nell’istanza dovranno essere precisati i seguenti dati relativi al progetto:
1) i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG);
2) i dati desunti dal prospetto di calcolo (che non va allegato in piattaforma) del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
3) l’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
4) l’entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’articolo 26, comma 6- bis, quinto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo;
5) l’entità del contributo richiesto;
6) gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.
Con riferimento al punto 4) in elenco, si ricorda che l’istanza di accesso al Fondo di cui all’articolo 26, comma 6-quater del DL 50/2022, è formulabile dalle stazioni appaltanti solo in caso di insufficienza di risorse proprie, le quali, ai sensi comma 6 bis, quinto periodo, di tale norma, sono costituite dal:
Il decreto stabilisce i termini entro i quali il Ministero esaminerà le domande ricevute:
Relativamente a ciascuna finestra temporale, il MIT deciderà cumulativamente secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande stesse, emanando decreti direttoriali della competente direzione, adottati secondo la tempistica sopra riportata. È fatta salva la facoltà per le stazioni appaltanti di ripresentare le istanze rigettate, entro il termine massimo previsto del 31 gennaio 2025.
Il decreto prevede che, una volta adottati i decreti direttoriali di riparto dei fondi, il Ministero provveda al trasferimento delle risorse alle stazioni appaltanti entro novanta giorni, ma solo a condizione che le risorse siano effettivamente disponibili. L’assegnazione dei fondi avviene seguendo l’ordine cronologico con cui le istanze sono state presentate, e comunque nel rispetto del limite massimo di spesa previsto dalla normativa.
In allegato è disponibile il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 8 maggio 2025, relativo a “Disciplina delle modalità operative e condizioni di accesso al Fondi per la prosecuzione delle opere pubbliche”.