L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato nuovi chiarimenti per semplificare l’uso del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), aggiornando le procedure introdotte dal decreto correttivo del 2024. Questi chiarimenti sono immediatamente applicabili a tutte le gare in corso e future.
In breve, il FVOE è uno strumento digitale che raccoglie e conserva i documenti e i requisiti degli operatori economici, facilitando le verifiche da parte delle stazioni appaltanti. Dal 2024, la digitalizzazione è obbligatoria per tutto il ciclo dei contratti pubblici, e il FVOE fa parte della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).
Per accedere al FVOE, le stazioni appaltanti usano piattaforme digitali chiamate PAD, che si interfacciano con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Dal 1° luglio 2025, l’accesso tramite servizi web ANAC sarà vietato in alcuni casi, e sarà obbligatorio usare solo PAD certificate e interoperabili.
Il FVOE può essere consultato senza autorizzazione preventiva, purché l’operatore economico abbia fornito il consenso al trattamento dei dati al momento dell’offerta. Questo consenso sarà certificato tramite una scheda apposita. In caso di malfunzionamenti del sistema, ci sono regole specifiche: se il sistema non fornisce le informazioni entro 30 giorni, la gara può comunque proseguire con autocertificazioni, purché siano fatte verifiche rapide successivamente. Se alcune certificazioni non sono disponibili digitalmente per cause strutturali, le stazioni appaltanti devono richiederle direttamente agli enti competenti, ma anche in questi casi, si può procedere con l’aggiudicazione dopo 30 giorni di attesa, con una dichiarazione sostitutiva dell’operatore.
Infine, sono state aggiornate le certificazioni disponibili tramite il FVOE, suddivise in modalità sincrona (immediata), asincrona (tempi definiti) e in fase di test, mentre alcune certificazioni non sono ancora disponibili digitalmente.
In allegato il Comunicato dell’ANAC.