Con il Messaggio n. 2130 del 03.07.2025 l’INPS fornisce importanti indicazioni riguardanti le richieste di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di caldo eccessivo.
Le direttive indicate nel Messaggio si rivolgono sia ai datori di lavoro che intendono richiedere il Trattamento Ordinario di Integrazione Salariale (CIGO), sia a coloro che possono accedere all’assegno di integrazione salariale dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) o dai Fondi di Solidarietà Bilaterale.
In caso di sospensione lavorativa disposta da un’ordinanza della pubblica autorità, è possibile effettuare la richiesta utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.
La prestazione di integrazione salariale è generalmente riconosciuta per temperature superiori a 35°, tenendo conto anche della temperatura “percepita”.
Si invitano le Imprese associate a seguire attentamente le procedure indicate per garantire una corretta valutazione delle istanze.