
Si segnala, per opportuna conoscenza, la Circolare n. 15/E emessa il 22 dicembre 2025 dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo dell’Agenzia delle Entrate per fornire istruzioni operative sulle novità introdotte dall’articolo 3, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (decreto IRPEF), e dall’articolo 1, commi da 81 a 83, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), con riferimento alla disciplina delle trasferte e delle missioni dei lavoratori dipendenti.
In particolare, il decreto IRPEF, in un’ottica di semplificazione, ha previsto che a decorrere dal 1°gennaio 2025, i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto per le trasferte, nell’ambito del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito, se le medesime spese sono comprovate e documentate. In questo modo è superato il rigore della previgente formulazione, in base alla quale, ai fini della non concorrenza al reddito, le spese di trasporto dovevano essere comprovate «da documenti provenienti dal vettore».
Ne consegue che, in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale, non concorre a formare il reddito anche il rimborso, sotto forma di indennità chilometrica, riconosciuto al lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo i parametri delle tabelle ACI, purché opportunamente comprovato e documentato.
Con riferimento alla tracciabilità delle spese per le trasferte o le missioni, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, come noto, il comma 81 della legge di bilancio 2025 modifica il regime fiscale delle indennità per le trasferte e le missioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo dal 1/1/2025 la non concorrenza alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, di alcune tipologie di spesa – vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, quali taxi e servizi di noleggio con conducente (NCC) – laddove effettuate con mezzi di pagamento tracciabile.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate in commento conclude, pertanto, che i rimborsi delle spese per viaggi e trasporti diversi da quelli effettuati mediante taxi e NCC (quali, ad esempio, biglietti per trasporto di linea mediante autobus, treni, aerei, navi) non rientrino nella nuova previsione normativa e rimangano
conseguentemente, esclusi dalla concorrenza alla formazione del reddito, a prescindere dalla modalità di pagamento utilizzata.
Inoltre, per effetto del citato intervento normativo che prevede il rispetto della condizione di tracciabilità per le sole spese sostenute in Italia in occasione delle trasferte o missioni, ai fini della non concorrenza alla formazione del reddito dei rimborsi per le spese sostenute all’estero in occasione delle trasferte non è, quindi, richiesta l’ulteriore condizione dell’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabile.
Si allega la Circolare AdE n. 15/E del 22.12.2025.
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