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In provincia

NEWS 12/2026: Attestazione di Congruità per imprese “non edili” – Interpello del Ministero del Lavoro.

14 Gennaio 2026
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Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 18587 del 29 dicembre 2025 (che si allega), ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di rilascio del DURC di congruità e all’iscrizione alla Cassa Edile per le imprese non edili, a seguito di un interpello (n. 15013/2025) e delle successive richieste di precisazione avanzate dalla CNCE.

Il Ministero ha ribadito che:

  • le imprese che svolgono prevalentemente attività edile nello specifico cantiere sono obbligate sia a richiedere il DURC di congruità sia a iscriversi a una Cassa Edile/Edilcassa;
  • le imprese che svolgono prevalentemente attività non edile, pur potendo eseguire lavorazioni edili nel cantiere, sono tenute solo a richiedere il DURC di congruità (quando dovuto), senza obbligo di iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa.

È stato chiarito che la “prevalenza” dell’attività va valutata in concreto con riferimento allo specifico cantiere, considerando le lavorazioni effettivamente svolte, e non in base a criteri astratti come codice ATECO o oggetto sociale.

L’assenza dell’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile è stata ritenuta coerente in particolare:

  • quando i lavori edili sono eseguiti in subappalto da imprese edili già iscritte;
  • quando l’impresa non edile svolge direttamente:
    • lavorazioni edili “piene”, per le quali resta l’obbligo di congruità e di corretto inquadramento contrattuale;
    • lavorazioni accessorie e di modesta entità, che possono non rilevare ai fini della congruità se non incidono su parti strutturali.

Infine, il Ministero ha precisato che la richiesta di congruità da parte di imprese non edili può avvenire tramite l’applicativo CNCE Edilconnect e non comporta automaticamente l’iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa, fermo restando l’obbligo di comunicare i dati richiesti dal D.M. n. 143/2021.

Allegati
NEWS_12_2026
Apri

2026_01_13_Interpello_Ministero_del_Lavoro_del_17_ottobre_2025
Apri

2026_01_13_Lettera_CNCE_6_novembre_2025
Apri

2026_01_13_nota_n_18587_del_29_dicembre_2025
Apri

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