
Informiamo le Imprese in oggetto che, dal 23 dicembre 2023, il D.Lgs. 184/2023 ha esteso l’obbligo di assicurazione RCA a più categorie di veicoli, basandolo non più sulla circolazione su strade pubbliche ma sull’utilizzo del mezzo per la sua funzione di trasporto, anche su aree private o a veicolo fermo.
L’obbligo riguarda anche veicoli speciali e macchine operatrici, se usati per la circolazione. Tuttavia, la copertura può non operare quando il mezzo è impiegato esclusivamente come strumento di lavoro e non per il trasporto. Per i mezzi polifunzionali, l’RCA resta obbligatoria in caso di uso promiscuo, anche se la garanzia può essere esclusa se, al momento del sinistro, non svolgono funzione di trasporto.
La Legge 11 marzo 2026 n. 34 ha introdotto deroghe all’obbligo RCA per specifici veicoli utilizzati esclusivamente in aree private non aperte al pubblico, tra cui:
In questi casi, resta comunque obbligatoria una copertura assicurativa alternativa di responsabilità civile verso terzi (RCT).
In allegato si trasmettono le slide elaborate da ANCE, recanti un’analisi più dettagliata della normativa in oggetto. Gli Uffici di Direzione della Scrivente restano a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento.
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