
on una recente pronuncia, il Consiglio di Stato ha ribadito che rientrano nella ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione che comportano modifiche significative rispetto all’edificio originario, comprese variazioni della collocazione, delle caratteristiche architettoniche e, in alcuni casi, della volumetria.
Secondo i giudici, il criterio che distingue la ristrutturazione dalla nuova costruzione è la preesistenza del manufatto, mentre la nuova costruzione si caratterizza per un nuovo consumo di suolo.
L’orientamento si inserisce nel percorso di ampliamento della nozione di ristrutturazione edilizia introdotto dal legislatore e rafforzato dal Decreto Semplificazioni (d.l. 76/2020), che consente la ricostruzione con sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche differenti rispetto all’edificio originario, nonché incrementi volumetrici finalizzati alla rigenerazione urbana.
La sentenza assume particolare interesse perché si discosta da altri recenti orientamenti che continuano a richiedere una sostanziale “neutralità” dell’intervento sotto il profilo dell’impatto sul territorio.
La decisione rappresenta un ulteriore tassello nel dibattito sui confini tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, confermando la necessità di un chiarimento definitivo per superare le attuali incertezze interpretative.
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