
Riportiamo alle Imprese aderenti la comunicazione del MASE, in risposta a un interpello dello Sportello Amianto Nazionale, chiarendo le regole per la gestione dei rifiuti contenenti amianto prodotti nei micro-cantieri di bonifica, con particolare riferimento al deposito temporaneo, al trasporto e alla tracciabilità.
Il Ministero precisa che il deposito temporaneo, disciplinato dagli articoli 183 e 185-bis del D.lgs. 152/2006, è una deroga al regime ordinario dello stoccaggio e non richiede autorizzazione, purché i rifiuti siano raggruppati nel luogo di produzione o in un altro sito nella disponibilità del produttore, funzionalmente collegato al luogo di produzione e dotato delle necessarie misure di sicurezza. In assenza di tali requisiti, il deposito è qualificato come stoccaggio e richiede autorizzazione.
Per i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e da piccoli interventi edili, l’art. 193, comma 19, consente di considerarli prodotti presso la sede dell’impresa esecutrice. Il trasporto verso tale sede può avvenire con un Documento di Trasporto (DDT) in alternativa al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), purché riporti le informazioni previste dalla normativa.
Infine, il MASE ricorda che, secondo la circolare n. 51657 del 14 maggio 2021, la nozione di “piccolo intervento edile” non è definita da limiti quantitativi prefissati, ma deve essere valutata caso per caso in base alle caratteristiche dell’intervento e dei rifiuti prodotti.
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