
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 2 del 30 settembre 2026, ha fornito chiarimenti sulle modalità digitali di consegna e acquisizione della documentazione connessa all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Il Ministero distingue tra documenti meramente informativi e documenti contenenti dichiarazioni del lavoratore.
DOCUMENTI INFORMATIVI
I documenti che non richiedono un’attività dichiarativa da parte del lavoratore possono essere messi a disposizione in un’area riservata della piattaforma aziendale, purché il sistema garantisca:
In presenza di più documenti, la piattaforma deve registrare separatamente, per ciascuno di essi, la relativa messa a disposizione e l’eventuale presa visione.
DOCUMENTI CONTENENTI DICHIARAZIONI DEL LAVORATORE
Quando il documento contiene dichiarazioni di scienza o di volontà del lavoratore, la semplice autenticazione tramite SPID o CIE non equivale alla sottoscrizione.
In questi casi occorre utilizzare:
L’identificazione tramite SPID o CIE può quindi costituire una fase del processo, ma non è da sola sufficiente quando è richiesta una dichiarazione sottoscritta dal lavoratore.
INDICAZIONI PER LE IMPRESE
Le imprese che utilizzano piattaforme digitali per la gestione delle assunzioni sono invitate a verificare, con il proprio consulente del lavoro e con il fornitore del sistema informatico:
L’eventuale temporanea indisponibilità del sistema informatico non sospende i termini previsti per i singoli adempimenti. La responsabilità del corretto assolvimento degli obblighi resta in capo al datore di lavoro.
L’interpello non introduce una nuova scadenza, ma fornisce indicazioni operative per una corretta gestione digitale della documentazione relativa alle assunzioni.
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