
Si informano le Imprese associate che il decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026, ha introdotto nel Codice dell’ambiente il nuovo articolo 185-ter, recante una disciplina speciale per le terre e rocce da scavo.
Le disposizioni sono efficaci dal 9 ottobre 2026.
TERRE E ROCCE QUALIFICATE COME RIFIUTO
Per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto, la nuova disciplina riguarda le seguenti voci dell’Elenco europeo dei rifiuti:
Per queste tipologie, il limite quantitativo previsto per il deposito temporaneo prima della raccolta è elevato a:
Rimangono ferme le altre condizioni previste dall’articolo 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 per il deposito temporaneo, comprese le modalità e le tempistiche di avvio dei rifiuti agli impianti di recupero o smaltimento, il raggruppamento per categorie omogenee e le prescrizioni applicabili ai rifiuti pericolosi.
La corretta attribuzione del codice EER deve essere effettuata dal produttore del rifiuto sulla base dell’origine e delle caratteristiche delle terre e rocce prodotte.
RIUTILIZZO NEI CANTIERI PUNTUALI
Il decreto introduce inoltre una semplificazione per i “cantieri puntuali”, vale a dire i cantieri nei quali:
In presenza di entrambe le condizioni, le terre e rocce possono essere riutilizzate nello stesso sito anche senza preventiva caratterizzazione ambientale. La sussistenza dei requisiti deve risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori.
CASI ESCLUSI DALLA SEMPLIFICAZIONE
Il riutilizzo senza preventiva caratterizzazione ambientale non è consentito quando le terre e rocce:
Le imprese interessate sono pertanto invitate a verificare preventivamente la corretta classificazione dei materiali e, per i cantieri puntuali, a documentare il volume prodotto e la destinazione al riutilizzo diretto nel medesimo sito.
Trattandosi di un decreto-legge, le disposizioni potranno essere modificate durante l’iter di conversione. ANCE Ragusa continuerà a monitorarne l’evoluzione.
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