Alla luce dei provvedimenti adottati dal Governo negli ultimi giorni, in particolare con il dpcm 8 marzo 2020, l’Ance ha elaborato un nuovo aggiornamento della guida con le istruzioni operative in materia di lavoro, salute, appalti pubblici e edilizia privata a supporto delle imprese.
Il Consiglio dei Ministri con il DPCM 1° marzo 2020 ha varato nuove misure per il contenimento della diffusione del Covid-19, tra cui l'estensione del lavoro agile anche senza accordo individuale a tutto il territorio nazionale e fino al mese di Luglio 2020.
Ammessa l’Iva derivante da split payment e reverse charge nel calcolo della soglia del 10% dei versamenti in conto fiscale del triennio che consentono di disapplicare la disciplina relativa ai nuovi obblighi di controllo sul versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 4 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus. Ribadite anche le disposizioni in materia di “smart working”.
L’interesse pubblico che giustifica il rilascio del permesso di costruire in deroga al piano urbanistico generale va valutato in termini di beneficio per la collettività. Lo afferma una recente sentenza del Consiglio di Stato intervenuta nello specifico su una ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso.
Approvato definitivamente dal Senato il testo di conversione del decreto “Miur”. Il provvedimento del Governo istituisce il ministero dell'Istruzione e il ministero dell'Università e della ricerca individuando per ciascuno di essi le specifiche aree funzionali.
Analizzata la complessa fisionomia del principio di invarianza della soglia di anomalia negli appalti pubblici, dopo le recenti sentenze dei giudici, che hanno affrontato il problema dei termini di applicazione di tale principio e gli effetti di un eventuale errore delle piattaforme informatiche utilizzate dalla stazione appaltante.
Il “bonus facciate” spetta a tutti i contribuenti, a prescindere dal reddito che producono, con riferimento a qualsiasi categoria di edificio, compresi gli edifici strumentali. Questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
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