Con il parere di funzione consultiva n. 4 del 2024 l’Autorità nazionale Anticorruzione ha ritenuto che la disciplina di gara – nel caso in cui contenga una clausola di pagamento delle fatture a 120 giorni – può essere eterointegrata dalla normativa di riferimento, processo attraverso cui il riferimento ai “centoventi giorni” di pagamento deve essere inteso quale “trenta giorni” ai sensi dell’articolo 113-bis del d.lgs. n. 50/2016.