Con il DM 13 gennaio 2021 è stata aggiornatala normativa ADR sul trasporto di materiali pericolosi.
Ricordiamo alle imprese che il trasporto di materiali pericolosi, e tra questi i carburanti, è sottoposto alla normativa ADR (Accordo Europeo per i trasporti di merci pericolose su strada) aggiornata, da ultimo, con il DM 13 gennaio 2021 (applicabile dal 1° gennaio 2021 e cogente dal 1° luglio p.v.).
La normativa in questione (come per il passato) esenta, a determinate condizioni, le imprese di costruzione che hanno la necessità di rifornire di carburante i macchinari e le attrezzature operanti nei cantieri (paragrafo 1.1.3.1. della citata normativa ADR – cfr. All.).
Di conseguenza le regole che consentono di trasportare carburante (benzina e gasolio per autotrazione) possono essere così riepilogate:
Non si richiedono dotazioni particolari dell’automezzo, ma è ovviamente necessario che lo stesso sia in buone condizioni di operatività e di manutenzione.
Il conducente del mezzo deve essere adeguatamente formato sulle modalità di movimentazione e di stivaggio del carico e sulle procedure da adottare in situazioni di emergenza (guasto dell’automezzo, spargimento del carico sulla sede stradale o sul terreno, incendio, incidente, ecc.).
Infine, allo scopo di giustificare i quantitativi di carburante conferito al cantiere, quando essi siano significativi, è opportuno che nello stesso cantiere venga tenuto un elenco dei macchinari/attrezzature impiegati e delle relative ore di funzionamento.
Come di consueto, questi Uffici restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.