Si invia il testo e un primo commento del Nuovo Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (CCPL), siglato il 9 marzo 2022, che produce effetti dal 1° marzo 2022.
Si porta a conoscenza che, dopo una complessa e lunga trattativa con la controparte sindacale, in data 9 marzo u.s., è stato siglato il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro – allegato alla presente, che produce effetti dal 1° marzo 2022.
In estrema sintesi sono stati innovati i seguenti istituti:
1. INDENNITÀ DI TRASPORTO
Con decorrenza dal 1/3/2022, all’operaio, che con mezzi propri, raggiunge il posto di lavoro viene riconosciuta una indennità di trasporto giornaliera pari a € 0,40.
La medesima indennità con decorrenza dal 1/1/2023 sarà riconosciuta per € 0,70.
Rimane invariata la disciplina dell’indennità di trasporto per i cantieri posti fuori dai limiti territoriali secondo le due fasce:
A. Entro i 15 Km, con una indennità aggiuntiva di € 1,00 giornalieri;
B. Oltre i 15 Km, con una indennità aggiuntiva di € 2,00 giornalieri.
L’indennità non è dovuta quando l’Impresa mette a disposizione dell’operaio un proprio mezzo aziendale che consente al Lavoratore il raggiungimento della sede dell’impresa, ovvero del luogo di raccolta, oppure il posto di lavoro (cantiere), partendo dalla propria residenza e/o domicilio utilizzando detto mezzo in dotazione.
L’indennità di trasporto è dovuta, ove spettante, nei casi di impossibilità di inizio lavori a condizione che il Lavoratore abbia fatto registrare la sua presenza presso la sede dell’impresa, ovvero il luogo di raccolta, oppure in cantiere.
2. INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA
L’indennità di mensa dal 1° marzo 2022, erogata sempre tramite buoni basti elettronici consegnati dalla Cassa Edile ai Lavoratori, viene posta ad un valore nominale di € 4,00 giornalieri, corrispondenti ad un costo, a carico delle imprese differenziato a seconda se hanno, o non hanno, alle loro dipendenza operai/apprendisti con contratto di lavoro “Part-Time”:
a) € 2,90 al giorno, se l’impresa non ha alle dipendenze operai in “Part-Time”;
b) € 3,32 al giorno, se l’impresa ha alle dipendenze operai in “Part-Time”.
Il valore di € 2,90 giornaliere, ovvero di € 3,32 giornaliere, sarà accantonato, insieme alla maggiorazione prevista dal CCNL, presso la Cassa Edile di Ragusa come già stabilito dal precedente Contratto Integrativo.
3. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PER GLI OPERAI
Il nuovo Contratto ha rivalutato tutte le prestazioni, non sanitarie, erogate agli Operai ed ha confermato l’aumento del 50% se nel suo stato di famiglia vi sia un familiare a carico affetto da patologie cliniche complesse.
4. ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)
L’EVR per l’anno 2022, da erogare a far data dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2023, deve essere corrisposto mensilmente, agli Operai e gli Impiegati. Il calcolo dell’importo è legato alla “performance” dell’Impresa che dovrà, da subito, raffrontare la media del triennio 2021/2020/2019 con la media del triennio 2020/2019/2018 relativa ai seguenti due parametri:
ovvero, per le Imprese con soli Impiegati:
– Ore lavorate e registrate sul Libro Unico del Lavoro;
Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o maggiori rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura intera stabilita a livello provinciale:
Categoria | Valore mensile dell’EVR 2022 intero |
Impiegato 1 cat. Liv. 7 | € 48,92 |
Impiegato 1 cat. Liv. 6 | € 44,03 |
Impiegato 2 cat. Liv. 5 | € 36,69 |
Impiegato 2 cat. Liv.4 Operaio Spec. Liv.4 | € 34,25 |
Impiegato 3 cat. Liv.3 Operaio Spec. Liv.3 | € 31,80 |
Impiegato 4 cat. Liv.2 Operaio Qualif. Liv.2 | € 28,62 |
Impiegato 4 cat. Liv.1 Operaio Comune Liv.1 | € 24,46 |
Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l’EVR non sarà erogato.
Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura ridotta pari a:
Categoria | Valore mensile dell’EVR 2022 ridotto |
Impiegato 1 cat. Liv. 7 | € 14,68 |
Impiegato 1 cat. Liv. 6 | € 13,21 |
Impiegato 2 cat. Liv. 5 | € 11,01 |
Impiegato 2 cat. Liv.4 Operaio Spec. Liv.4 | € 10,27 |
Impiegato 3 cat. Liv.3 Operaio Spec. Liv.3 | € 9,54 |
Impiegato 4 cat. Liv.2 Operaio Qualif. Liv.2 | € 8,59 |
Impiegato 4 cat. Liv.1 Operaio Comune Liv.1 | € 7,34 |
Al fine di erogare l’EVR in misura ridotta o non provvedere all’erogazione, l’impresa dovrà preliminarmente inviare la comunicazione, che si allega alla presente, tramite PEC o lettera raccomandata, all’ANCE Ragusa, alla Cassa Edile di Ragusa e, ove costituite alla RSU/RSA, contenente un’autodichiarazione relativa ai dati registrati. ANCE Ragusa provvederà all’inoltro della comunicazione alle OO.SS. firmatarie dell’Accordo integrativo che potranno richiedere un incontro per la verifica dei dati. L’intera procedura dovrà esaurirsi entro il 30/04/2022.
L’Impresa è autorizzata ad applicare l’EVR in misura ridotta o a non erogare l’EVR nel caso in cui sia stata accertata, nel corso del confronto, la ricorrenza delle condizioni, ovvero quando siano esauriti i termini della procedura e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle OO.SS..
Il mancato invio dell’autodichiarazione ovvero il rifiuto di attivare il confronto comporta l’obbligo per l’Impresa di corrispondere l’EVR nella misura piena.
5. PREMIALITÀ ALLE IMPRESE
La premialità, in termini di bonus sui contributi versati e su integrazione dell’indennità di mensa, viene riconosciuta solamente alle imprese che non abbiano operai assunti in regime di “Part-Time”:
6. VALIDITÀ E DURATA
Il nuovo Contratto Provinciale ha validità dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2023.
^^^
Si invitano le imprese associate ad inviare ai propri Consulenti del Lavoro la presente Circolare insieme al testo del nuovo Contratto al fine di dare pratica attuazione ai benefici attesi dallo stesso.
La Direzione è, come sempre, a disposizione per ulteriori delucidazioni in merito.