Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito web il decreto previsto dall’articolo 119, comma 3, del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), che definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi di efficientamento energetico degli edifici che beneficiano delle agevolazioni fiscali, nonché dei massimali di costo.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito web il decreto previsto dall’articolo 119, comma 3, del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), che definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi di efficientamento energetico degli edifici che beneficiano delle agevolazioni fiscali, nonché dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
Si evidenzia che per l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal decreto, bisogna attendere la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, come stabilisce l’art. 12.
Il decreto è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
Il provvedimento definisce, tra l’altro:
– I requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni fiscali;
– Le modalità di attestazione del miglioramento di due classi energetiche;
– I massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;
– Le procedure e le modalità di controlli a campione eseguiti dall’Enea, sia documentali che in situ, volti ad accertare il rispetto dei requisiti richiesti per l’accesso al beneficio.
Per quanto riguarda i requisiti tecnici, sono dettagliati nell’Allegato A e in altri specifici allegati al decreto per:
Per i massimali di costo specifici per gli interventi “trainanti” e “trainati” di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, il decreto prevede che il tecnico abilitato che sottoscrive l’asseverazione di rispondenza ai requisiti tecnici, oltre ad allegare il computo metrico, per asseverare la congruità delle spese, deve seguire i seguenti criteri:
a) i costi per tipologia di intervento devono risultare inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
b) nel caso in cui i prezzari di cui sopra non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I al decreto. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui sopra;
c) gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui sopra, rientrano nella detrazione secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Sempre sul sito web del Ministero è stato pubblicato il decreto contenete le modalità di asseverazione da parte dei tecnici abilitati del rispetto dei requisiti previsti per tali interventi e la congruità delle spese sostenute, con la modulistica e le modalità di trasmissione all’Enea, nel caso in cui l’utente opti per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui al all’art. 121 del D.L. 34.
L’asseverazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il tecnico la compilerà on-line sul portale informatico dell’Enea secondo i modelli allegati al Decreto. Tali modelli si riferiscono al caso di asseverazione rilasciata ad uno stato di avanzamento lavori, ovvero allo stato finale.
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